Corte costituzionale
Sentenza n. 123/2010
Corte cost., sent. 26 marzo 2010, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/2010
- Data di deposito
- 26 marzo 2010
- Data di decisione
- 22 marzo 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, legge della Regione Campania n. 1 del 19 gennaio 2009
- art. 12, comma 2, legge della Regione Campania n. 1 del 19 gennaio 2009
- art. 25, comma 2, legge della Regione Campania n. 1 del 19 gennaio 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 7, regolamento cee n. 1612 del 15 ottobre 1968
- 12,39,87,par. 1, 88,par. 3, Trattato CE
- 43,87,par. 1,88,par. 3, Trattato CE
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
Massime
Massima n. 34532
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 12, comma 1, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, in quanto prevede che «Al fine di favorire il rientro sul territorio di risorse umane qualificate, sono agevolabili, con lo strumento del credito di imposta, le assunzioni di persone che abbiano avuto residenza anagrafica in Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza dei fondi strutturali comunitari, non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza; b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza». La censurata disposizione viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato poiché - non risultando sussistere, allo stato attuale della normativa regionale, tributi regionali "propri" (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione Campania) che possano essere considerati ai fini dell'agevolazione in questione, e dovendo, pertanto, riferirsi la detta agevolazione a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti "derivati", e cioè i tributi istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni - la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, in relazione a presupposti (quali l'assunzione di persone che abbiano avuto residenza anagrafica nella Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di ulteriori requisiti) che non sono stabiliti - direttamente o su sua autorizzazione - dalla legislazione statale. (Restano assorbite le ulteriori censure aventi ad oggetto la medesima disposizione). Per l'affermazione che, in forza del combinato disposto del secondo comma, lett. e ), del terzo comma e del quarto comma dell'art. 117 Cost., nonché dell'art. 119 Cost., «non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale», v. le citate sentenze n. 102/2008 e n. 37/2004. Nel senso che, fino a quando non sarà emanata la legislazione nazionale di coordinamento, rimane precluso alle Regioni il potere di istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali, v. le citate sentenze n. 102/2008, n. 75/2006, n. 2/2006, n. 397/2005, n. 335/2005 e n. 37/2004. Sul carattere erariale e non propriamente regionale del tributo istituito e regolato da una legge statale, ancorché il relativo gettito sia devoluto alla Regione stessa, v. le citate sentenze n. 298/2009 e n. 216/2009. Nel senso che la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata alla legge statale e l'intervento del legislatore regionale è precluso anche solo ad integrazione della disciplina, se non nei limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa, v. le citate sentenze n. 298/2009, n. 216/2009, n. 2/2006 e n. 397/2005.
Massima n. 34533
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 12, comma 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, in quanto prevede che annualmente una quota dei fondi stanziati per il credito di imposta regionale per gli investimenti è destinata ad imprese «il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da soggetti con residenza storica di almeno dieci anni in Regione Campania ed in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza e che risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive; b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza». La disposizione de qua incide, infatti, sulla disciplina dei tributi erariali, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non risultando tributi propri della Regione ai quali l'agevolazione in questione possa riferirsi. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal ricorrente per la medesima disposizione).
Massima n. 34534
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 25, comma 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1, in quanto prevede che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali che hanno stipulato l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge finanziaria 2005 non possono essere sottoposti a pignoramenti limitatamente alla durata dell'accordo. La norma de qua , nel disporre la suddetta impignorabilità, introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non contemplata dalla normativa nazionale, ledendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. (Resta assorbita ogni altra censura). Per il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento privato, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione», v., ex plurimis , le citate sentenze n. 295/2009, n. 50/2005 e n. 352/2001. Per la declaratoria di illegittimità di una norma regionale comportante l'assegnazione alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con taluni enti sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di «un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile», v. la citata sentenza n. 25/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 e 25, comma 2, della legge della Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009).
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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