Corte costituzionale

Sentenza n. 10/2010

Corte cost., sent. 15 gennaio 2010, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/2010
Data di deposito
15 gennaio 2010
Data di decisione
11 gennaio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 81, comma 29, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 81, comma 32, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 81, comma 33, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 81, comma 34, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 81, comma 35, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 81, comma 36, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 81, comma 37, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 81, comma 38, ter, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 81, comma 30, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34253

V. titoletto.

Massima n. 34254

Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'identificazione delle norme censurate con il ricorso va operata avendo riguardo anche alla parte motiva del ricorso che, diversamente dalle conclusioni contenute in tale atto, fa riferimento ai commi 29, 30 e dal 32 al 38-ter dell'art. 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. In senso analogo, v. citate sentenze n. 137/2007, n. 51/2006, n. 171/1999.

Massima n. 34255

Deve escludersi che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e da 32 a 38- ter , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 sia riferibile anche all'art. 3 Cost. La deduzione diretta ad adombrare la violazione dell'art. 3 Cost. risulta, infatti, formulata in via meramente incidentale, e ciò, va rilevato, indipendentemente dalla considerazione che la questione riferita a parametri diversi da quelli desumibili dal titolo V della parte seconda della Costituzione è, comunque, inammissibile, qualora, come nella specie, non sia motivatamente destinata a far valere una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 254, n. 249 e n. 234/2009.

Massima n. 34256

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il comma 38- ter dell'art. 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, poiché è priva di argomenti idonei a suffragarla, nonostante che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno dell'impugnativa si ponga in termini perfino più pregnanti che in quelli in via incidentale. In senso analogo, v. citate sentenze n. 200, n. 148 e n. 139/2009.

Massima n. 34257

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e da 32 a 38- ter , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost. Una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana, qual è quella oggetto delle disposizioni impugnate, benché incida sulla materia dei servizi sociali e di assistenza di competenza residuale regionale, deve essere ricostruita anche alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell'art. 38 Cost. e dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost. Il complesso di queste norme costituzionali permette di ricondurre tra i «diritti sociali» di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno - in particolare, alimentare - e di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo. Inoltre, la finalità di garantire il nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale legittima un intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza in favore dei singoli. Sulla competenza esclusiva statale in materia di "previdenza sociale", v. sentenze n. 141 del 2007 e n. 287/2004. Sugli interventi di politica sociale attinente all'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, oggetto di competenza residuale regionale, v. citate sentenze n. 168 e n. 124/2009 e n. 50/2008. Sulla competenza esclusiva statale in materia di "determinazione dei livelli essenziali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost., v. citate sentenze n. 322/2009, n. 168, n. 166, n. 50/2008, n. 387, n. 94/2007, n. 328, n.248, n. 134/2006, n. 383, n. 285 e n. 120/2005, n. 423/2004, n. 282/2002.

Massima n. 34258

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 34 e 36, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., poiché detti commi si limitano a prevedere, per l'erogazione delle risorse disponibili sul Fondo speciale per il soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare, energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, il potere del Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di altre amministrazioni e di impartire indirizzi nei confronti di quelle con le quali sussiste un rapporto gerarchico, fatta salva la facoltà di richiedere a tutti gli enti pubblici, in applicazione del principio di leale collaborazione, le informazioni strumentali alla concessione di provvidenze a favore dei singoli.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe, nei confronti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 81, comma 38-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promossa, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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