Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/2010

Corte cost., ord. 24 febbraio 2010, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
66/2010
Data di deposito
24 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:66

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, n. 11 bis, codice penale
  • art. 1, lett. f), decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
  • art. 1, legge n. 125 del 24 luglio 2008
  • art. 1, lett. f), decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34374

È manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. L'ordinanza di rimessione non illustra, infatti, la ragione per la quale una circostanza aggravante fondata sulla «illegalità» del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, proprio in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito nella prima parte dell'art. 61 cod. pen., le circostanze comuni aggravano il reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali». In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 277/2009.

Massima n. 34375

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità della questione per irrilevanza, formulate dalla difesa erariale, poiché la suddetta aggravante non è stata contestata, nei giudizi a quibus , per reati concernenti la disciplina dell'immigrazione.

Massima n. 34376

Devono essere restituiti ai giudici rimettenti, per una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. In particolare, una delle questioni è stata sollevata prima che la norma censurata fosse modificata dalla legge n. 125 del 2008; in epoca successiva a tutte le ordinanze di rimessione, l'art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009 ha disposto che l'aggravante in esame si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. Inoltre, il legislatore ha configurato la nuova fattispecie criminosa di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge n. 94 del 2009). La normativa sopravvenuta attiene ad un profilo centrale dei percorsi argomentativi seguiti dai giudici a quibus nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, posto che le condotte riconducibili alla previsione censurata costituiscono ormai l'oggetto di un'autonoma incriminazione, e non la mera espressione di un illecito amministrativo. Spetta ai rimettenti la valutazione del rilievo che possono assumere le descritte variazioni del quadro normativo di riferimento, sia in relazione alla disciplina codicistica della successione nel tempo di leggi penali, sia, e comunque, in rapporto al mutato equilibrio tra i fattori che la Corte è chiamata a prendere in considerazione ai fini della propria decisione. Negli stessi termini, v. la citata ordinanza n. 277/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall'art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali ordinari di Agrigento e Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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