Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/2010

Corte cost., ord. 14 gennaio 2010, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
5/2010
Data di deposito
14 gennaio 2010
Data di decisione
11 gennaio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 1, legge provincia Bolzano n. 17 del 28 novembre 2001
  • art. 33, comma 3, legge provincia Bolzano n. 6 del 23 luglio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34244

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, legge Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, come sostituito dall'art. 33, comma 3, legge Provincia autonoma di Bolzano 23 giugno 2007, n. 6, censurato in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97, 117 della Costituzione, nella parte in cui, contestualmente all'atto di revoca della qualifica di maso chiuso, la commissione locale per i masi chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nei casi in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi. La questione è, infatti, formulata in termini astratti, e la carenza di descrizione della fattispecie nell'ordinanza di rimessione impedisce alla Corte di valutarne la rilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo . Inoltre il giudice rimettente ha omesso di sperimentare una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, o quantomeno di motivare l'impossibilità di pervenire ad essa. Sull'inammissibilità di pronunce per carente descrizione della fattispecie e conseguente insanabile astrattezza della questione v., citate, ex plurimis , ordinanze nn. 12/2008, 398/2008, 127/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 28 ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall’art. 33, comma 3, della legge provinciale di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), sollevata – «per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione)» – dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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