Corte costituzionale
Ordinanza n. 5/2010
Corte cost., ord. 14 gennaio 2010, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 5/2010
- Data di deposito
- 14 gennaio 2010
- Data di decisione
- 11 gennaio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 1, legge provincia Bolzano n. 17 del 28 novembre 2001
- art. 33, comma 3, legge provincia Bolzano n. 6 del 23 luglio 2007
Parametri
Massime
Massima n. 34244
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, legge Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, come sostituito dall'art. 33, comma 3, legge Provincia autonoma di Bolzano 23 giugno 2007, n. 6, censurato in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97, 117 della Costituzione, nella parte in cui, contestualmente all'atto di revoca della qualifica di maso chiuso, la commissione locale per i masi chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nei casi in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi. La questione è, infatti, formulata in termini astratti, e la carenza di descrizione della fattispecie nell'ordinanza di rimessione impedisce alla Corte di valutarne la rilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo . Inoltre il giudice rimettente ha omesso di sperimentare una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, o quantomeno di motivare l'impossibilità di pervenire ad essa. Sull'inammissibilità di pronunce per carente descrizione della fattispecie e conseguente insanabile astrattezza della questione v., citate, ex plurimis , ordinanze nn. 12/2008, 398/2008, 127/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 28 ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall’art. 33, comma 3, della legge provinciale di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), sollevata – «per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione)» – dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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