Corte costituzionale
Ordinanza n. 363/2010
Corte cost., ord. 17 dicembre 2010, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 363/2010
- Data di deposito
- 17 dicembre 2010
- Data di decisione
- 13 dicembre 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:363
Norme oggetto del giudizio
- art. 669-terdecies, codice di procedura civile
- art. 26, comma 3, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
Parametri
Massime
Massima n. 35173
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. - là dove non contempla espressamente la reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria medesima - nonché dell'art. 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 - ove lo stesso non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669- sexies , primo e secondo comma, 669- terdecies e quaterdecies cod. proc. civ. - poiché le censure, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., da un lato appaiono finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo che salvi il provvedimento da emanare dal possibile annullamento in sede di impugnazione, da un altro si presentano prive di rilevanza o comunque premature e ipotetiche in relazione al giudizio a quo , e da un altro ancora demandano alla Corte il compito di verificare la vigenza della norma impugnata. Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo ad una determinata interpretazione, v., tra le altre, la sentenza n. 320/2009 e le ordinanze n. 219/ 2010 e n. 150/2009.Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via ipotetica v., da ultimo, le ordinanze n. 96/2010 e n. 109/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e dell'articolo 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici), sollevate - in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - dal Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale ordinario di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2010.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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