Corte costituzionale
Ordinanza n. 277/2010
Corte cost., ord. 22 luglio 2010, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 277/2010
- Data di deposito
- 22 luglio 2010
- Data di decisione
- 7 luglio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:277
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 231, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 232, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 233, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 34898
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, l'applicazione dell'istituto della definizione agevolata a coloro la cui sentenza di assoluzione in primo grado sia stata riformata in appello, a seguito dell'accoglimento del gravame interposto dal pubblico ministero. La questione si presenta come astratta e prematura poiché il giudice del gravame non ha valutato se l'impugnazione appaia, almeno prima facie , non infondata. Perciò, difettando il presupposto prefigurato dal petitum (accertamento in appello della responsabilità dei convenuti, destinatari di una pronuncia di assoluzione in primo grado), manca la rilevanza attuale della questione per la definizione del giudizio a quo . Per la manifesta inammissibilità di questioni prive di rilevanza attuale, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 317/2009, ordinanze n. 77/2009, n. 39/2009 e n. 3/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione centrale d'appello, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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