Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/2010

Corte cost., ord. 21 luglio 2010, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
260/2010
Data di deposito
21 luglio 2010
Data di decisione
7 luglio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:260

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34856

È manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, con la quale il prefetto irroga la sanzione cautelare della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, possa regolare l'esecuzione della misura con modalità tali da non ostacolare il lavoro del condannato. Infatti, prescindendo da ogni considerazione in merito alla fondatezza della questione, l'atto di promovimento è privo di qualsiasi descrizione del fatto da cui possa rilevarsi se sussistano le esigenze lavorative conclamate dall'opponente nel giudizio principale e se, per soddisfare le stesse, sia indispensabile il possesso della patente di guida. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione relativa alla sospensione della patente, v. la citata ordinanza n. 45/2007. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009 e n. 441/2008. Sulla diversa natura della sospensione cautelare della patente, v. le citate ordinanze n. 344/2004, n. 381/1998, n. 313/1998 e n. 167/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Chiavenna con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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