Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/2010

Corte cost., ord. 10 giugno 2010, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
205/2010
Data di deposito
10 giugno 2010
Data di decisione
7 giugno 2010
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:205

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34727

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità assoluta i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, formulata dalla difesa erariale, per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza, poiché la descrizione della vicenda processuale, contenuta nell'ordinanza di rimessione, per quanto assai sintetica, è comunque sufficiente a consentire la verifica positiva della rilevanza. Infatti, un'eventuale pronuncia di incostituzionalità eviterebbe al rimettente di dover accogliere l'istanza della difesa di rinnovazione dell'esame dei testi già escussi davanti al precedente giudice.

Massima n. 34728

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità assoluta i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Premesso che il rimettente si duole, invero, della disciplina delle modalità di rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento della persona fisica del giudice, che, nell'interpretazione accolta dalla Cassazione a sezioni unite, impone al nuovo giudice di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa ove una parte ne faccia richiesta e sempre che l'atto non risulti impossibile, così escludendo che le prove già acquisite siano legittimamente utilizzabili tramite semplice lettura dei relativi verbali; la norma de qua , nel fissare la regola dell'immutabilità del giudice, attua il principio di immediatezza che postula la tendenziale identità tra il giudice che assume le prove e il giudice che decide. In tale ottica, non vi è alcuna irrazionalità nella denunciata disciplina, poiché la parte che chiede la rinnovazione dell'esame del dichiarante esercita il proprio diritto, garantito dal principio di immediatezza, all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere. Né sussiste la dedotta disparità di trattamento rispetto alle ritenute fattispecie similari di cui agli artt. 26, 33- nonies , 42, comma 2, e 238 cod. proc. pen. - concernenti, rispettivamente, l'inosservanza delle disposizioni sulla competenza e sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, l'astensione e la ricusazione del giudice e l'acquisizione dei verbali di prove provenienti da altro procedimento - nelle quali la conservazione dell'efficacia di prove già acquisite non impedisce, di norma, l'operatività delle regole generali in caso di mutamento del giudice, ivi compresa quella censurata. Del tutto incongrue, poi, sono le argomentazioni a sostegno della prospettata violazione dell'art. 101 Cost., ove non si legge affatto, come vuole il rimettente, che «tutti i giudici sono uguali dinanzi alla legge», ma che i giudici «sono soggetti soltanto alla legge»: principio che non risulta minimamente scalfito dall'applicabilità della disciplina in questione, volta alla tutela del diverso valore dell'immediatezza. Infine, l'asserito contrasto con l'art. 111 Cost. è escluso dal rilievo che il principio di ragionevole durata del processo deve essere contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali del processo penale, la cui attuazione positiva è insindacabile, ove frutto, come nella specie, di scelte non prive di una valida giustificazione. La ratio della rinnovazione della prova dichiarativa - garantita all'imputato dall'art. 111, terzo comma, Cost. - si fonda sull'opportunità di mantenere un rapporto diretto tra giudice e prova, non assicurato dalla mera lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche non verbali, prodotti dal metodo dialettico dell'esame e del controesame, che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio. La regola del riesame del dichiarante, in presenza di una richiesta di parte, costituisce uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, e, in pari tempo, uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di rito, la cui osservanza è ragionevolmente presidiata dalla nullità assoluta, massima sanzione processuale. Nel senso che, in caso di sostituzione del giudice in corso di dibattimento, la lettura del verbale del precedente esame testimoniale è legittima solo dopo nuovo esame del teste, salvo che questo non abbia luogo, v. le seguenti citate decisioni: ordinanza n. 99/1996 e sentenza n. 17/1994. Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, v. le citate ordinanze n. 318/2008, n. 67/2007, n. 418/2004, n. 73/2003, n. 59/2002, n. 431/2001 e n. 399/2001. Sul diritto della parte all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere, v. le citate ordinanze n. 318/2008, n. 67/2007 e n. 418/2004. Sull'erroneo richiamo, quale tertium comparationis , dell'art. 238 cod. proc. pen., in tema di acquisizione dei verbali di prove provenienti da altro procedimento, il quale non consente affatto - in presenza della richiesta di nuovo esame avanzata da una delle parti - di utilizzare mediante lettura le precedenti dichiarazioni assunte da diverso giudice, v. le citate ordinanze n. 59/2002, n. 431/2001 e n. 399/2001. Sull'applicabilità delle regole valevoli in via generale in caso di mutamento del giudice, ove vi sia stata inosservanza delle disposizioni sulla competenza o sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale, v. la citata ordinanza n. 67/2007. Sul principio di soggezione dei giudici soltanto alla legge, v. la citata ordinanza n. 399/2001. Sulla necessità costituzionalmente imposta che il principio di ragionevole durata del processo sia contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo penale, v. le citate ordinanze n. 318/2008, n. 67/2007, n. 418/2004 e n. 399/2001. Sulla possibilità, per il legislatore, di introdurre presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio del diritto della parte ad una nuova audizione del dichiarante, v. le citate ordinanze n. 318/2008 e n. 67/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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