Corte costituzionale
Ordinanza n. 19/2010
Corte cost., ord. 21 gennaio 2010, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 19/2010
- Data di deposito
- 21 gennaio 2010
- Data di decisione
- 13 gennaio 2010
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 21, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 34282
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui dispone che, salva diversa previsione, alle controversie che derivano dal fallimento si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile, regolanti il rito camerale. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 170 del 2009 e non risultano essere stati prospettati argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati. Per la manifesta infondatezza di questione identica v., citata, ordinanza n. 170 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall’art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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