Corte costituzionale
Ordinanza n. 148/2010
Corte cost., ord. 23 aprile 2010, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 148/2010
- Data di deposito
- 23 aprile 2010
- Data di decisione
- 14 aprile 2010
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Calabria n. 25 del 17 agosto 2009
- art. 9, comma 1, legge della Regione Calabria n. 25 del 17 agosto 2009
- art. 9, comma 4, lett. a) e b), legge della Regione Calabria n. 25 del 17 agosto 2009
- art. 13, comma 3, lett. b), legge della Regione Calabria n. 25 del 17 agosto 2009
- art. 15, comma 3, legge della Regione Calabria n. 25 del 17 agosto 2009
Parametri
- art. 48, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 122, comma 1, Costituzione
- art. 2, legge n. 165 del 2 luglio 2004
- art. 4, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
- art. 20, decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
- art. 22, comma 1, decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 34602
Alla rinuncia al ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 48, 49, 51, primo comma, 117, secondo comma, lett. l ), e 122, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 9, commi 1 e 4, lett. a ) e b ), 13, comma 3, lett. b ), e 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di "elezioni primarie" per la selezione di candidati all'elezione di Presidente della Giunta regionale) - rinuncia determinata dalla sopravvenuta modificazione delle disposizioni impugnate, ad opera delle leggi regionali n. 38 del 2009 e n. 44 del 2009, nonché dall'assenza di costituzione in giudizio della parte convenuta - consegue, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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