Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/2010

Corte cost., ord. 19 marzo 2010, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
110/2010
Data di deposito
19 marzo 2010
Data di decisione
10 marzo 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:110

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34482

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice ordinario privo di giurisdizione, si conservino, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione medesima, nel processo proseguito davanti al giudice tributario di essa munito. Secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 77 del 2007 e ribadito nelle ordinanze n. 257 del 2009 e n. 363 del 2008, e in ossequio al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione. Il giudice a quo , pur richiamando la citata sentenza n. 77 del 2007, non ha esperito il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata e, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la mancata sperimentazione da parte del rimettente della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale ipotizzati - e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie - rende la questione sollevata manifestamente inammissibile. Con riferimento ai principi di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, e di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 77/2007, ordinanze n. 257/2009 e n. 363/2008. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancata sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 341/2008, n. 268/2008, n. 205/2008 e n. 85/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24,111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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