Corte costituzionale
Ordinanza n. 11/2010
Corte cost., ord. 15 gennaio 2010, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 11/2010
- Data di deposito
- 15 gennaio 2010
- Data di decisione
- 11 gennaio 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 17, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 18, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 19, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 20, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 21, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 22, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 4, legge n. 131 del 5 giugno 2003
Massime
Massima n. 34259
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato in relazione all'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la costituzione in giudizio della comunità montana interveniente, in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 100 del 2009 e n. 124/2008.
Massima n. 34260
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in quanto, in relazione ai commi 20, 21 e 22 è intervenuta medio tempore pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 237 del 2009, con il conseguente venir meno, in ordine alle relative impugnazioni, dell'oggetto del giudizio di costituzionalità, con preclusione, per il giudice a quo di una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni (valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente), mentre, in relazione della restante questione (comma 19), il giudice remittente si è limitato a indicare le norme denunciate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi, senza motivare riguardo al suddetto preteso contrasto. Sulla prospettazione di questione carente di motivazione, v. citata ordinanza n. 14/2008. Sulla preclusione per il giudice a quo di una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, v. citate ordinanze n. 22/2009 e n. 449/2008.
Massima n. 34261
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in quanto il rimettente non prospetta alcuna argomentazione diversa, né alcuna censura ulteriore rispetto a quelle già scrutinate dalla Corte con la sentenza n. 237 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara inammissibile l’intervento della comunità montana Antigorio Divedro Formazza;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 17 e 18, della suddetta legge n. 244 del 2007, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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