Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/2010

Corte cost., ord. 15 gennaio 2010, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/2010
Data di deposito
15 gennaio 2010
Data di decisione
11 gennaio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 17, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 18, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 19, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 20, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 21, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 22, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34259

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato in relazione all'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la costituzione in giudizio della comunità montana interveniente, in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 100 del 2009 e n. 124/2008.

Massima n. 34260

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in quanto, in relazione ai commi 20, 21 e 22 è intervenuta medio tempore pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 237 del 2009, con il conseguente venir meno, in ordine alle relative impugnazioni, dell'oggetto del giudizio di costituzionalità, con preclusione, per il giudice a quo di una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni (valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente), mentre, in relazione della restante questione (comma 19), il giudice remittente si è limitato a indicare le norme denunciate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi, senza motivare riguardo al suddetto preteso contrasto. Sulla prospettazione di questione carente di motivazione, v. citata ordinanza n. 14/2008. Sulla preclusione per il giudice a quo di una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, v. citate ordinanze n. 22/2009 e n. 449/2008.

Massima n. 34261

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, in quanto il rimettente non prospetta alcuna argomentazione diversa, né alcuna censura ulteriore rispetto a quelle già scrutinate dalla Corte con la sentenza n. 237 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibile l’intervento della comunità montana Antigorio Divedro Formazza;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 17 e 18, della suddetta legge n. 244 del 2007, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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