Corte costituzionale
Ordinanza n. 109/2010
Corte cost., ord. 19 marzo 2010, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 109/2010
- Data di deposito
- 19 marzo 2010
- Data di decisione
- 10 marzo 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 5, ter, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004
- art. 1, legge n. 271 del 12 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 34481
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5- ter , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, impugnato, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che, «al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo». La questione risulta proposta in maniera del tutto ipotetica e astratta, essendosi il rimettente limitato a dedurre una serie di generiche perplessità prive di alcun riferimento concreto ad effettivi condizionamenti esterni, idonei ad inficiare la propria imparzialità ed indipendenza nell'adozione del provvedimento giurisdizionale oggetto del giudizio principale. Inoltre, le motivazioni addotte a sostegno delle asserite lesioni ai parametri costituzionali invocati risultano fondate esclusivamente su meri inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione della norma censurata, estranei in quanto tali al controllo di costituzionalità. Sull'estraneità al controllo di costituzionalità dei meri inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione della norma censurata, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 329/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, sollevata dal Giudice di pace di Roma, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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