Corte costituzionale
Sentenza n. 64/2009
Corte cost., sent. 5 marzo 2009, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/2009
- Data di deposito
- 5 marzo 2009
- Data di decisione
- 25 febbraio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 33225
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, avendo il giudice rimettente erroneamente censurato la norma che regola la connessione tra procedimenti tutti di competenza, ratione materia , dello stesso giudice di pace, mentre nel giudizio a quo viene in rilievo unicamente la disciplina della connessione eterogenea.
Massima n. 33226
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Invero, premesso che la disciplina della competenza per connessione appartiene, nell'ambito della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore, nel caso del procedimento dinanzi al giudice di pace la scelta limitativa dei casi di connessione, volta ad evitare il possibile svuotamento delle funzioni di tale giudice che sarebbe potuto derivare dall'attrazione delle competenze presso il giudice superiore, rinviene la propria ratio giustificatrice nelle peculiarità proprie di tale rito, caratterizzato da tratti di semplificazione e snellezza che ne esaltano la funzione conciliativa, nonché nella natura delle fattispecie crimose devolute alla giurisdizione di pace, di ridotta gravità.Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento che, nell'ambito di tale procedimento, riceverebbero il concorso formale di reati e la continuazione, trattandosi di fattispecie che descrivono fenomeni differenti sul piano naturalistico, con la conseguenza che il tertium comparationis evocato dal rimettente risulta eterogeneo. Né la disposizione impugnata può ritenersi lesiva dell'art. 3 della Costituzione sotto l'ulteriore profilo della disparità di trattamento tra il soggetto che, imputato di più reati in continuazione, di competenza in parte del giudice di pace e in parte di altro giudice, sarebbe costretto ad affrontare processi separati davanti a giudici diversi, mentre l'imputato di più reati in continuazione di competenza del tribunale o del tribunale e della corte di assise, avrebbe diritto ad un unico giudizio. Nel secondo caso, infatti, affermare che la presenza della connessione dia diritto ad un unico giudizio è improprio, poiché non comporta automaticamente il simultaneus processus , dipendendo da diversi fattori tra i quali una valutazione discrezionale del giudice che deve tener conto del possibile pregiudizio che potrebbe derivare alla sollecita definizione. Inoltre, la sensibile differenza di disciplina tra procedimento davanti al giudice di pace e procedimento ordinario trova - come già precisato - la sua ratio giustificatrice nelle peculiarità proprie della giurisdizione di pace che autorizza deviazioni dal modello ordinario. La possibilità per l'imputato, poi, nel primo caso, di chiedere in sede esecutiva l'applicazione della continuazione, esclude qualunque pregiudizio di ordine sostanziale.Non sussiste neppure la violazione dell'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo del maggiore e ingiustificato aggravio che deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa, dovendosi escludere che, nel caso in esame, alla parte vengano imposti oneri o adempimenti tali da renderne impossibile o estremamente difficile l'esercizio. Va esclusa, infine, la violazione dell'art. 97 della Costituzione, trattandosi di principio che, per giurisprudenza costante della Corte, è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto. - Sul fatto che rientra nella discrezionalità del legislatore l'identificazione dei casi e dei limiti in cui opera la connessione, vedi citata, sentenza n. 73 del 1980. - Sull'istituto della connessione in generale, vedi citate, sentenze n. 222 del 1983, n. 73 del 1980, n. 139 del 1971, n. 130 del 1963. - Sulle peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace che giustifica sensibili deviazioni dal modello ordinario, vedi, citate, ex plurimis , sentenze n. 426 e n. 298 del 2008; ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 85 del 2005. - Sull'esclusione della connessione nel caso previsto dall'art. 14, comma 2, cod. proc. pen., vedi citata, sentenza n. 52 del 1995. - Sull'esclusione della violazione del diritto di difesa in caso di mere difficoltà di fatto o generici incrementi delle spese difensive, vedi citate, ordinanze n. 386 del 2004 e n. 193 del 2003. - Sui rapporti tra connessione e diritto di difesa, vedi, citata, sentenza n. 198 del 1972. - Sul fatto che il principio di buon andamento non attiene all'attività giurisdizionale in senso stretto, vedi, citate, ex plurimis , sentenze n. 272 del 2008 e n. 117 del 2007; ordinanze n. 27 del 2007 e n. 455 del 2006; e con specifico riferimento alla disciplina della connessione nel processo civile, ordinanza n. 398 del 2000.
Massima n. 33227
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal momento che, quando la questione sollevata difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, non può valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa, giacchè il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente. - Sulla necessità di una ordinanza di rimessione sufficientemente motivata vedi, ex plurimis , citate ordinanze n. 423 e n. 125 del 2005.
Massima n. 33228
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all'art. 111, comma secondo della Costituzione, sul rilievo che la necessità di far ricorso al giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione - quale conseguenza dell'impossibilità di provvedervi in sede di cognizione, stante il regime di separazione prefigurato dalla norma impugnata - procrastinerebbe la definizione del processo. L'opzione normativa censurata, infatti, è conseguenza di una scelta legislativa che non può dirsi irragionevole in quanto fondata su una valutazione comparativa tra costi (quali quelli derivanti dalla necessità di far ricorso al procedimento in sede esecutiva) e benefici (quali quelli legati alla riduzione dei tempi di definizione dei processi davanti al giudice onorario, nonché allo sgravio di lavoro per i giudici togati). - Sull'esclusione della violazione del principio della ragionevole durata del processo allorché l'allungamento dei tempi processuali venga compensato su altri fronti, vedi, citata, sentenza n. 298 del 2008).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano, e in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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