Corte costituzionale
Sentenza n. 63/2009
Corte cost., sent. 5 marzo 2009, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/2009
- Data di deposito
- 5 marzo 2009
- Data di decisione
- 25 febbraio 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:63
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33224
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede in favore del lavoratore azione diretta contro l'assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento per l'ammissione di un credito al passivo fallimentare e secondo il rimettente l'esigenza di concentrare davanti al giudice del fallimento tutte le questioni che incidono sulla formazione dello stato passivo troverebbe riscontro nell'art. 111, secondo comma, Cost.: in realtà, al principio della ragionevole durata del processo ivi enunciato possono arrecare un vulnus solo norme processuali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza e tali non possono essere considerate le disposizioni con cui il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali. - Sulla ragionevole durata del processo v., citata, sentenza n. 148/2005. - V., altresì, l'ordinanza n. 457/2006, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità di questione analoga.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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