Corte costituzionale

Sentenza n. 337/2009

Corte cost., sent. 18 dicembre 2009, n. 337

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
337/2009
Data di deposito
18 dicembre 2009
Data di decisione
14 dicembre 2009
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:337

Parametri

Massime

Massima n. 34198

Va rigettata l'eccepita inammissibilità del ricorso per mera deduzione di difetto di giurisdizione, in quanto, in tal modo, si pretende di confinare il conflitto di attribuzione alla sola vindicatio potestatis , ignorando che esso può originarsi anche da una menomazione delle altrui attribuzioni costituzionali; inoltre si trascura che, nel caso di specie, l'eventuale difetto di giurisdizione contabile implicherebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, anche una lesione delle prerogative costituzionali dell'Assemblea regionale, la cui cognizione è di sicura spettanza della Corte, come già ritenuto in analoghe fattispecie. In senso analogo, sui confini del conflitto di attribuzione, v. citata sentenza n. 195/2007. Sul sindacato della Corte costituzionale circa la lesione delle prerogative costituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, v. citate sentenze n. 337/2005, n. 100/1995 e n. 209/1994.

Massima n. 34199

Va rigettata l'eccepita inammissibilità del ricorso circa la dedotta violazione, con riferimento all'art. 6 dello statuto, della sfera di insindacabilità dei deputati regionali, poiché le note istruttorie oggetto del conflitto si limiterebbero ad adempiere ad una finalità conoscitiva, che non potrebbe preludere ad un'immediata azione di responsabilità nei confronti dei membri della Commissione assembleare. Infatti, entrambi gli atti impugnati richiedono la trasmissione delle generalità complete dei soli componenti della Commissione che hanno espresso voto favorevole sulla proposta di parere: è ovvio che tale richiesta, indirizzata ad individuare nominativamente i deputati regionali che hanno concorso alla produzione del preteso danno erariale, costituisce atto prodromico perlomeno alla valutazione, da parte della Procura della Corte dei conti, della sussistenza degli estremi della responsabilità amministrativa dei deputati stessi, con implicito riconoscimento della sindacabilità giurisdizionale del voto da questi espresso.

Massima n. 34200

Spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti, del potere di adottare, ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, le note istruttorie oggetto del conflitto di richiesta alla Assemblea regionale siciliana del parere della VI Commissione legislativa "Sanità e servizi sociali" in ordine all'atto aggiuntivo 4 ottobre 2005 alla convenzione 31 marzo 2001 tra Regione e Croce Rossa italiana, del relativo verbale e delle generalità dei deputati regionali che hanno espresso voto favorevole. L'attività svolta dalla Commissione consiliare non può essere ricondotta a funzioni direttamente strumentali all'esercizio della funzione legislativa» e neppure alla «funzione di controllo e direzione ( lato sensu ) politica, rientrante nell'alveo della insindacabilità. Al contrario, essa è consistita in un mero concorso all'azione provvedimentale dell'esecutivo regionale: la Commissione, nella seduta del 19 ottobre 2005, non solo ha approvato il testo dell'«atto aggiuntivo alla Convenzione con la C.R.I. del 31 marzo del 2001 e successive proroghe», ma vi ha apportato alcuni "emendamenti", che sono poi stati integralmente recepiti nell'atto aggiuntivo deliberato dalla Giunta. La circostanza per cui l'art. 11 della legge regionale n. 36 del 2000 abbia previsto che il parere reso dalla Commissione avesse carattere "conforme", impedendo così alla Giunta di discostarsene, ove avesse inteso procedere, non fa altro che rafforzare la conclusione già tratta: l'assunzione, da parte dell'Assemblea, di una funzione consultiva, prevista dalla legislazione regionale, ha avuto per effetto di coinvolgere la competente Commissione nel procedimento amministrativo finalizzato alla gestione di un servizio pubblico. Tale attività di carattere amministrativo sfugge all'insindacabilità garantita dall'art. 6 dello statuto ai deputati regionali, e conseguentemente è soggetta alla giurisdizione contabile. Non v'è luogo a provvedere in ordine alla proposta sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Sui poteri della Procura contabile sull'attività assembleare della Regione Siciliana, v. citate sentenze n. 337/2005, n. 392/1999, n. 289/1997, 100/1995 n. 209/1994 e n. 104/1989, n. 66/1964. Sulle deroghe alla giurisdizione comune, v. citate sentenze n. 129/1981 e n. 110/1970. Sulla posizione e sulle funzioni dell'Assemblea regionale siciliana, v. citate sentenze n. 352, n. 279/2008, n. 12/2006, n. 301/2007, n. 115/1972 e n. 66/1964; con esclusivo riferimento alle Commissioni permanenti, sentenza n. 2/1959. Sul regolamento interno dell'Assemblea regionale Siciliana, v. citata sentenza n. 288/ 1987. Sulle funzioni dei Consigli regionali, v. citate sentenze n. 70, n. 69/1985, n. 88/1973. In tema di insindacabilità delle funzioni dei deputati regionali, v. citate sentenze n. 289/1997 e n. 392/1999, n. 69/1985, n. 81/1975. Sulla riserva alla competenza esclusiva del legislatore statale in tema di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, v. citata sentenza n. 200/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, adottare, ai sensi dell’articolo 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le note 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032 nei confronti dell’Assemblea regionale siciliana, in relazione ad un parere reso dalla VI Commissione permanente di tale Assemblea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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