Corte costituzionale

Sentenza n. 293/2009

Corte cost., sent. 13 novembre 2009, n. 293

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
293/2009
Data di deposito
13 novembre 2009
Data di decisione
4 novembre 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:293

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, interpretativo dell', legge della Regione Veneto n. 3 del 26 giugno 2008
  • art. 2, e attuativo dell', legge della Regione Veneto n. 22 del 16 agosto 2007
  • art. 2, a sua volta attuativo dell', legge della Regione Veneto n. 22 del 16 agosto 2007
  • art. 4, comma 1, interpretativo dell', legge della Regione Veneto n. 3 del 26 giugno 2008
  • art. 96, legge della Regione Veneto n. 1 del 27 febbraio 2008
  • art. 4, comma 2, interpretativo dell', legge della Regione Veneto n. 3 del 26 giugno 2008
  • art. 4, comma 4, interpretativo dell', legge della Regione Veneto n. 3 del 26 giugno 2008

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 51, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 1, comma 513, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 514, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 515, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 516, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 517, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 518, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 519, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 520, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 521, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 522, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 523, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 524, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 525, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 526, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 527, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 528, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 529, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 530, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 531, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 532, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 533, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 534, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 535, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 536, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 537, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 538, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 539, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 540, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 541, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 542, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 543, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 3, comma 94, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Massime

Massima n. 34069

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità, per assoluta genericità delle doglianze, dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, riferita in particolare alla censura relativa alla violazione, ad opera dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008, degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto l'esame del ricorso nel suo complesso consente di individuare agevolmente la specifica motivazione che sorregge la censura.

Massima n. 34070

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, il quale stabilisce che «in attuazione dell'articolo 1, comma 565, lettera c ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario». In base alla norma impugnata, le parole «personale precario del Servizio sanitario regionale», contenute in quest'ultima disposizione, devono intendersi riferite «anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari». L'effetto della disposizione censurata, al di là della sua autoqualificazione, è dunque quello di ampliare l'ambito dei beneficiari della stabilizzazione, includendovi alcune categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse, in particolare, agli altri profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, diversi dai già compresi medici e veterinari, cioè ai farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi (restando invece ancora esclusi - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa regionale - i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo). L'ipotesi di stabilizzazione attualmente censurata, infatti, non offre sufficienti garanzie per assicurare che la disposta trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti che siano stati selezionati ab origine mediante procedure concorsuali. Una simile condizione non è espressamente prevista dalla disciplina legislativa regionale impugnata, né da quella statale cui il legislatore veneto ha inteso dare attuazione, la quale, anzi, espressamente ammette alla stabilizzazione anche personale assunto a tempo determinato mediante procedure che non hanno natura concorsuale. Inoltre, la stabilizzazione in ruolo prevista dalla norma regionale impugnata non è «subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione», per il soddisfacimento delle quali risponda ad esigenze di buon andamento ricorrere esclusivamente a soggetti in possesso di esperienze professionali maturabili soltanto all'interno della stessa amministrazione. La stabilizzazione in esame si riferisce, all'opposto, a figure professionali, come i dirigenti sanitari, per le quali assume una particolare importanza il pieno rispetto della selezione concorsuale, sia per la loro qualifica dirigenziale, sia per l'«indubbio rilievo» che le loro prestazioni rivestono «per la migliore organizzazione del servizio sanitario». Per tali ragioni, dunque, l'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2008 introduce una deroga al principio costituzionale del concorso, in mancanza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico in grado di giustificarla in violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità. Sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per pubblico concorso, citate sentenze n. 363/2006, n. 205/2004, n. 81/2006, n. 453/1990, n. 194/2002, n. 34/2004, n. 1/1999. Nel merito, in senso analogo, v. citata sentenza n. 215/2009.

Massima n. 34071

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, il quale dispone l'applicabilità della stabilizzazione, prevista da una precedente norma regionale (art. 96 della legge della Regione Veneto n. 1 del 2008), a sua volta attuativa della disciplina legislativa statale, ad alcune categorie di dipendenti degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, in particolare, al personale dei gruppi consiliari e dei gabinetti e delle segreterie del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nonché del Presidente, Vice Presidente e membri della Giunta regionale. Si tratta di personale assunto in base ad un rapporto a tempo determinato collegato alla durata in carica dell'organo politico che ne ha proposto l'assunzione. La disposizione censurata, che stabilizza mediante apposita procedura selettiva interamente riservata personale non assunto ab origine mediante concorso, contraddice la natura pubblica del concorso, la quale esige invece che la selezione sia aperta alla partecipazione degli esterni e abbia natura comparativa. D'altro canto, nel caso in esame non vengono censurate norme che consentono di assumere senza concorso personale di fiducia del titolare dell'organo politico per il solo tempo in cui questi resta in carica; vengono, invece, impugnate norme che stabilizzano successivamente in ruolo, senza concorso, quel personale. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità. Sulla stabilizzazione di personale nominato intuitu personae , citate sentenza n. 252 del 2009 sentenza n. 277 del 2005.

Massima n. 34072

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3. La disposizione censurata stabilizza personale senza esigere la sottoposizione alla procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 dello stesso art. 4, avendo detto personale già in precedenza superato una selezione pubblica; ma il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica», presso qualsiasi «ente pubblico», è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità.

Massima n. 34073

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, il quale prevede, per il solo personale precario degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, un regime privilegiato per il conseguimento del triennio utile ai fini della stabilizzazione, disponendo che possano essere computati anche gli anni previsti da contratti stipulati successivamente al limite temporale indicato dalla legge per tutti gli altri tipi di rapporti precari, con ciò derogando alla regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Restano assorbite le altre censure di costituzionalità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008» e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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