Corte costituzionale
Sentenza n. 284/2009
Corte cost., sent. 6 novembre 2009, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/2009
- Data di deposito
- 6 novembre 2009
- Data di decisione
- 2 novembre 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 77-ter, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 2, comma 42, legge n. 203 del 22 dicembre 2008
- art. 77-ter, comma 5, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 77-ter, comma 5, ter, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 77, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 158, Trattato CE
- art. 159, Trattato CE
- art. 104, Trattato CE
- del 17 giugno 1997
- n. 2223 del 25 giugno 1996
- n. 1260 del 21 giugno 1999
- art. 9, n. 1083 del 11 luglio 2006
- art. 32, e seguenti, Trattato CE
- Regolamento n. 1260 del 21 giugno 1999
- Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006
- art. 15, n. 1083 del 11 luglio 2006
Massime
Massima n. 34043
V. titoletto.
Massima n. 34044
V. titoletto.
Massima n. 34045
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità in quanto le censure mosse nei confronti degli artt. 77 e 77- ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sarebbero eccessivamente generiche. Infatti, le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente consentono di individuare l'oggetto delle singole questioni, i parametri evocati e gli specifici profili di illegittimità costituzionale prospettati per ciascuna delle norme impugnate.
Massima n. 34046
Sebbene nell'epigrafe del primo ricorso siano indicati, tra le disposizioni censurate, gli artt. 77 e 77- ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, in realtà la normativa denunciata va circoscritta alle disposizioni in relazione alle quali la ricorrente svolge argomentazioni a sostegno dell'illegittimità costituzionale e cioè del comma 1 dell'art. 77 e dei commi 3, 4 e 19 dell'art. 77- ter . A questi ultimi si aggiunge il comma 1 del medesimo art. 77- ter , che deve essere ritenuto implicitamente censurato nella parte in cui qualifica come «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica» le norme contenute nei successivi commi da 2 a 19, e quindi anche i commi 3 e 4 oggetto di specifiche censure. Inoltre, con il secondo ricorso, la censura mossa all'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, è circoscritta dalla stessa ricorrente al solo comma 5- bis , inserito dal richiamato art. 2, comma 42, nel testo dell'art. 77- ter del decreto-legge n. 112 del 2008.
Massima n. 34047
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il legislatore statale, con la norma impugnata, si è limitato a fissare il tetto massimo della spesa del comparto regionale per il triennio 2009-2011 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Si tratta di una norma che può essere ricondotta ai principi fondamentali di "coordinamento della finanza pubblica", in quanto: a) pone un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente del comparto regionale; b) non prevede invece gli strumenti e le modalità per il perseguimento del medesimo obiettivo, la cui individuazione resta affidata alle scelte discrezionali delle Regioni nell'ambito della propria sfera di autonomia. Ne discende che non sussiste la presunta violazione dell'art. 3, in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., in quanto la norma impugnata non introduce alcuna discriminazione tra Regioni con differenti gradi di sviluppo, ma si limita a porre un vincolo generale per l'intero settore regionale; d'altro canto gli interventi statali fondati sulla differenziazione tra Regioni, volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali, devono seguire le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, Cost., senza alterare i vincoli generali di contenimento della spesa pubblica, che non possono che essere uniformi. Sull'obbligo di rispettare il Patto di stabilità e crescita, v. citate sentenze n. 237/2009, n. 267/2006, n. 36/2004. Sulla definizione di una norma quale principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica", v. citate sentenze n. 417/2005 e n. 4/2004.
Massima n. 34048
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che fissa un tetto massimo della spesa del comparto regionale per il triennio 2009-2011 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, sollevata in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., visti in connessione con il principio di ragionevolezza. Non solo, nella specie, viene in rilievo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che risponde ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte, ma l'arco temporale di tre anni non è «irragionevolmente ampio», risultando, al contrario, idoneo a consentire una adeguata programmazione dei limiti della spesa corrente.
Massima n. 34049
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che fissa un tetto massimo della spesa del comparto regionale per il triennio 2009-2011 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in quanto, tenuto conto che la disposizione denunciata costituisce un principio fondamentale di "coordinamento della finanza pubblica", non sussiste un obbligo di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio dell'attività legislativa dello Stato. Sul principio di leale collaborazione nell'esercizio della competenza legislativa, v. citate sentenze nn. 249, 232, 225, 107 e 88/2009.
Massima n. 34050
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77- ter , comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, per ritenuta violazione degli artt. 117 e 119 Cost. Gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno possono essere conseguiti solo se vengono fissati, con validità per l'intero comparto regionale, precisi limiti, che devono necessariamente tradursi in cifre per acquistare effettività e non ridursi a mere indicazioni di massima, inidonee a conseguire i risultati voluti e imposti dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. La disposizione denunciata si mantiene, dunque, nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Massima n. 34051
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77- ter , comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in quanto dalla qualificazione quale principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica" della norma contenuta nel comma 3 dello stesso art. 77- ter deriva la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 1, impugnato nella parte in cui definisce «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica» le disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, e quindi anche i commi 3 e 4 oggetto di specifiche censure.
Massima n. 34052
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 77- ter , comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in quanto, a seguito delle modifiche operate dalla legge n. 203 del 2008 - il cui art. 2, comma 42, ha escluso le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea dal computo nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno - la censura della ricorrente, che lamenta la mancata esclusione di tali finanziamenti dal computo medesimo, rimane priva di oggetto. Inoltre, lo ius superveniens ha escluso l'applicabilità della pregressa normativa anche per il periodo precedente, in quanto ha stabilito che il nuovo modo di computare i finanziamenti europei decorre dal 2008, coprendo così anche l'arco temporale di vigenza del testo originario dell'art. 77- ter , comma 4.
Massima n. 34053
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77- ter , comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che proroga, per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuite con legge dello Stato. Si tratta di una misura eccezionale, la cui applicazione è limitata al triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale, volta ad evitare che il rispetto del Patto di stabilità interno induca le Regioni ad azionare la leva fiscale, per far fronte alle spese. Occorre notare che si tratta di tributi statali e che le facoltà di intervento delle Regioni sulla consistenza degli stessi sono anch'esse disciplinate dalla legge statale, che può pertanto ben sospendere il loro esercizio, in vista dell'attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica; peraltro, l'arco temporale di tre anni è da ritenere congruo per un'adeguata programmazione dell'opera di contenimento della spesa pubblica.
Massima n. 34054
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77- ter , comma 5- bis , del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, il quale non esclude dal computo, ai fini dell'osservanza dei limiti del Patto di stabilità interno, le quote di cofinanziamento regionale dei fondi comunitari, con asserita violazione dei principi di complementarità e di addizionalità, presenti in numerose norme comunitarie, stante l'inscindibilità delle quote di cofinanziamento statale e regionale dalle somme erogate dall'Unione europea. In realtà, le norme comunitarie, richiamate come parametri interposti, sanciscono i principi suddetti per stabilire che il contributo dell'Unione europea nel finanziamento di progetti nelle Regioni dell'obiettivo «Convergenza» debba accompagnarsi al contributo dello Stato membro e della stessa Regione beneficiaria del fondo, allo scopo di responsabilizzare sia lo Stato sia le Regioni. Ma dai suddetti principi non è ricavabile la conseguenza di una inscindibilità assoluta ed a tutti gli effetti delle componenti aggregate del finanziamento; infatti, in armonia con gli stessi vincoli comunitari, la norma impugnata va nella direzione di contemperare l'esigenza di una proficua utilizzazione dei fondi europei e quella di garantire il Patto di stabilità interno; d'altro canto, l'esclusione delle quote di cofinanziamento regionale rischierebbe di vanificare il rispetto del Patto di stabilità interno, giacché si tratta pur sempre di spese a carico dei bilanci delle Regioni, che ben possono essere programmate e modulate, in relazione ai progetti per i quali si chiede il finanziamento europeo, tenendo conto dei limiti posti dal Patto stesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2009);
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77, comma 1, e 77-ter, commi 1, 3 e 19, del d.l. n. 112 del 2008, promosse dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997 (Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità), al regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223/96 (Regolamento del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità), al regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali), al regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005 (Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune), ed al regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 5-bis, del d.l. n. 112 del 2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, promossa dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al regolamento CE n. 1260/1999 ed al regolamento CE n. 1083/2006;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, promossa dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE n. 2223/96, al regolamento CE n. 1260/1999, al regolamento CE n. 1290/2005 ed al regolamento CE n. 1083/2006.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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