Corte costituzionale
Sentenza n. 275/2009
Corte cost., sent. 29 ottobre 2009, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/2009
- Data di deposito
- 29 ottobre 2009
- Data di decisione
- 19 ottobre 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:275
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, decreto legislativo n. 198 del 11 aprile 2006
Parametri
Massime
Massima n. 34026
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, l'art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali. La disposizione censurata, infatti, condizionando il diritto della lavoratrice di prestare la propria attività fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore di sesso maschile ad un adempimento non previsto per l'uomo, non consente la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l'uomo e la donna, in violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro. (Assorbimento delle questioni relative agli artt. 4 e 35 Cost.). V., citata, sentenza n. 498 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, che conteneva una disciplina analoga. Sul conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, sul licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo, v., citata, sentenza n. 137 del 1986.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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