Corte costituzionale

Sentenza n. 275/2009

Corte cost., sent. 29 ottobre 2009, n. 275

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
275/2009
Data di deposito
29 ottobre 2009
Data di decisione
19 ottobre 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:275

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, decreto legislativo n. 198 del 11 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 34026

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, l'art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali. La disposizione censurata, infatti, condizionando il diritto della lavoratrice di prestare la propria attività fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore di sesso maschile ad un adempimento non previsto per l'uomo, non consente la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l'uomo e la donna, in violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro. (Assorbimento delle questioni relative agli artt. 4 e 35 Cost.). V., citata, sentenza n. 498 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, che conteneva una disciplina analoga. Sul conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, sul licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo, v., citata, sentenza n. 137 del 1986.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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