Corte costituzionale

Sentenza n. 239/2009

Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/2009
Data di deposito
24 luglio 2009
Data di decisione
16 luglio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:239

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33747

In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione proposta dall'Avvocatura dello Stato sul rilievo che l'ordinanza di rimessione avrebbe pretermesso, fra i parametri del giudizio di costituzionalità, il riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., definito come "unica norma interposta che permette di creare un ponte, tramite il detto rinvio mobile, tra la normativa nazionale e quella delle convenzioni internazionali". Premesso, infatti, che l'eventuale mancata deduzione di un parametro costituzionale da parte del giudice a quo non può determinare l'inammissibilità di censure che siano state formulate con riguardo ad altre disposizioni costituzionali - nel caso di specie, peraltro, specificamente proposte dal rimettente con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione - va osservato che l'ordinanza di rimessione fa chiaramente riferimento, in vari passaggi argomentativi, al contenuto del primo comma dell'art. 117 Cost.

Massima n. 33748

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti. Invero, il rimettente ha omesso di descrivere sufficientemente la fattispecie, impedendo così alla Corte di verificare la rilevanza della questione. Per un verso, infatti, non ha dato atto di avere accertato il fatto materiale della lottizzazione abusiva, potendo, invece, la disposizione impugnata trovare applicazione alla condizione che tale elemento fattuale fosse stato accertato da parte del giudice; per altro verso, ha omesso di precisare se la confisca andasse disposta nei confronti degli imputati prosciolti ovvero anche di terzi estranei, così accomunando indistintamente due categorie di soggetti non necessariamente omogenee e mancando di specificare quale di esse sia interessata alla confisca nel caso concreto. Infine, il rimettente, pur postulando che l'interpretazione della norma censurata debba mutare a seguito della sopravvenuta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - nella specie rifacendosi all'orientamento che riconduce la confisca in parola ad una "pena", ai sensi dell'art. 7 della Convenzione - ha omesso di sperimentare la possibilità di un'interpretazione conforme alla disposizione internazionale, quale interpretata dalla predetta Corte europea dei diritti dell'uomo. Sull'idoneità di alcune sentenze di proscioglimento a causare pregiudizi all'imputato, vedi, citata, sentenza n. 85/2008. Sul dovere del giudice comune di sperimentare un'interpretazione conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme, vedi, citate, sentenze n. 349/2007 e n. 348/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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