Corte costituzionale
Sentenza n. 20/2009
Corte cost., sent. 30 gennaio 2009, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/2009
- Data di deposito
- 30 gennaio 2009
- Data di decisione
- 26 gennaio 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 9, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- legge n. 36 del 22 novembre 1934
- art. 17-bis, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 22, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 23, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 24, comma 1, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 1-bis, decreto-legge n. 112 del 21 maggio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 33138
E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con mod. dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1- bis , del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, conv. con mod. dalla legge 18 luglio 2003, n. 180; nonché degli artt. 17- bis , 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla professione forense. Invero, la tesi interpretativa posta a fondamente del ricorso da parte del rimettente - secondo cui il vigente sistema di valutazione non prevederebbe (implicitamente anche) la necessità di una motivazione del punteggio attribuito agli elaborati scritti - si è affermata, nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, come un vero e proprio diritto vivente. - Sulla stessa questione, vedi citate, ordinanze n. 466 del 2000, n. 233 del 2001, n. 419 del 2005e n. 28 del 2006.
Massima n. 33139
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con mod. dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1- bis , del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, conv. con mod. dalla legge 18 luglio 2003, n. 180; nonché degli artt. 17- bis , 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla professione forense. La disciplina censurata, infatti, riguardando il profilo sostanziale dei requisiti di validità del provvedimento di esclusione del candidato, non è idonea ad interferire né con il diritto di difesa né con il principio del contraddittorio destinati ad operare sul piano processuale e si sottrae, dunque, all'ambito di applicazione dei parametri invocati dal rimettente. - Sulla natura processuale del parametro di cui all'art. 24 Cost., vedi, citate, ex plurimis , sentenze n. 182 del 2008, nn. 180, 181, 282, 420 del 2007, n. 101 del 2003 e n. 419 del 2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180; nonché degli articoli 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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