Corte costituzionale

Sentenza n. 180/2009

Corte cost., sent. 19 giugno 2009, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/2009
Data di deposito
19 giugno 2009
Data di decisione
10 giugno 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:180

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33498

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, avendo il rimettente adeguatamente riferito i termini rilevanti della lite sottoposta al suo giudizio, dai quali discende l'applicabilità della norma impugnata (la domanda verte sul risarcimento dei danni materiali, l'oggetto non riguarda anche i danni alla persona, l'accertamento in ordine all'esclusiva responsabilità dell'altro conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma quale condizione dell'azione da essa regolata).

Massima n. 33499

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Invero, l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è, dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. L'aver ammesso, accanto all'azione diretta introdotta dalla norma censurata, la persistenza della tradizionale azione di responsabilità civile toglie, altresì, fondamento, alle ulteriori censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati. Sulla mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata nella fattispecie dell'azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazioni, v., citata, ordinanza n. 441/2008. Sulla interpretazione della norma delegata nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della norma delegante v., citate, sentenze n. 98/2008, n. 170 e n. 340/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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