Corte costituzionale
Sentenza n. 124/2009
Corte cost., sent. 30 aprile 2009, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/2009
- Data di deposito
- 30 aprile 2009
- Data di decisione
- 22 aprile 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 474, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 33363
V. titoletto.
Massima n. 33364
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 474, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, per la disciplina delle modalità di funzionamento fondo per la mobilità dei disabili, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. La norma impugnata, nel prevedere un Fondo a favore della mobilità dei disabili, si pone l'obiettivo di realizzare tale finalità attraverso l'idoneo adattamento e l'utilizzo del mezzo ferroviario, disciplinando così attività riconducibili nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni; ma tale riconoscimento non esclude che alla disciplina del Fondo in esame concorra l'esercizio della competenza dello Stato in materia di trasporti pubblici non locali, appagando le esigenze unitarie inerenti alla specifica destinazione del Fondo stesso, esigenze che vanno tuttavia soddisfatte senza trascurare quelle locali, in materia di assistenza, in ottemperanza al principio di leale cooperazione, che risulta violato nella parte in cui l'intervento statale non contempla alcuna partecipazione delle Regioni. Sulla riconducibilità delle attività a favore dei disabili nell'ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni, v. citata sentenza n. 287/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separati provvedimenti la decisione delle questioni sollevate con il ricorso indicato in epigrafe relative ad altre disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 474, della legge n. 244 del 2007 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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