Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2009

Corte cost., sent. 23 gennaio 2009, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/2009
Data di deposito
23 gennaio 2009
Data di decisione
14 gennaio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 4, septies, decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007
  • legge n. 222 del 29 novembre 2007

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 14, lett. a), statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. b), statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. f), statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. h), statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. i), statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett. n), statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett. b), statuto regione Sicilia
  • comma 2, lettera s), Costituzione n. 117
  • art. 118, Costituzione
  • art. 120, Costituzione
  • art. 8, legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Massime

Massima n. 33127

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4- septies , del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Siciliana, trattandosi di censure regionali rispetto a parametri di costituzionalità diversi dalle norme che operano il riparto di competenze con lo Stato, qualora queste non si risolvano nella deduzione di lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione o, là dove, come nel caso in questione, si tratti di Regioni ad autonomia speciale, dallo statuto di autonomia. In senso analogo, v. le citate sentenze n. 326, n. 216, n. 190, n. 142 e n. 133/2008.

Massima n. 33128

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4- septies , del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, sollevata, con riferimento agli artt. 14, lettere a ), b ), f ), h ), i ) ed n ), e 17, lettera b ), dello statuto di autonomia e alle correlate norme di attuazione, dalla Regione Siciliana, per denunciata violazione delle competenze legislative regionali di tipo esclusivo e concorrente, garantite dallo statuto di autonomia. Nello statuto speciale non si rinvengono disposizioni che prevedono, in materia, considerata nel suo complesso, di "ambiente" ed "ecosistema", una disciplina derogatoria rispetto a quella stabilita, in via generale, dal secondo comma, lettera s ), dell'art. 117 Cost.; neppure più ampie forme di autonomia possono derivare dall'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sicché, in tali circostanze, l'istituzione di parchi nazionali rientra nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema. Peraltro, anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un'endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l' habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé. Sul riparto di competenze fra Stato e Regione nella materia dell'ambiente e dell'ecosistema, pacificamente riconosciuta come materia di riferimento in tema di istituzione di parchi, v. le citate sentenze n. 387/2008 e n. 422/2002; v. anche, sentenza n. 380/2007. Sulla disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario" ed "assoluto", v. le citate sentenze n. 151/1986 e n. 641/1987. Sulla facoltà delle Regioni di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente, v. la citata sentenza n. 104/2008.

Massima n. 33129

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4- septies , del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, sollevata, con riferimento all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Siciliana per avere lo Stato attratto a sé funzioni amministrative in assenza di esigenze che potessero giustificare il loro esercizio unitario. Infatti, la competenza esclusiva dello Stato in tema di istituzione di parchi naturali di rilevanza nazionale esclude il presupposto stesso della censura in questione.

Massima n. 33130

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4- septies , del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'istituzione dei parchi nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria e degli Iblei da attuare tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, sollevata, con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Siciliana, a causa della mancata attivazione di forme di concertazione con la Regione già nella fase di individuazione di massima dei relativi territori. Innanzitutto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, tanto più ove lo Stato abbia competenze esclusive, come nella specie, dato che la competenza in ordine alla decisione iniziale per l'attivazione delle procedure in vista della istituzione di Parchi nazionali appartiene allo Stato, in quanto cura di un interesse non frazionabile. Infine, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 394 del 1991, il legislatore nazionale ha previsto che i decreti presidenziali coi quali si procederà alla concreta istituzione dei ricordati parchi nazionali siano adottati d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati; in tal modo viene prevista, con lo strumento più pregnante per ciò che riguarda il coinvolgimento della Regione, una adeguata forma di collaborazione con i soggetti sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Sulla competenza esclusiva dello Stato in tema di istituzione di Parchi nazionali, v. la citata sentenza n. 422/2002. Sull'orientamento secondo il quale l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, v. le citate sentenze n. 371 e n. 222/2008 e n. 401/2007. Sul principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze n. 50/2008, n. 133/2006, n. 62/2005 e n. 422/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge n. 159 del 2007, introdotto dalla legge di conversione n. 222 del 2007, sollevata, con riferimento agli artt. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera b), dello statuto di autonomia e alle correlate norme di attuazione e con riferimento all'art. 118 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana col medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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