Corte costituzionale
Ordinanza n. 51/2009
Corte cost., ord. 18 febbraio 2009, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 51/2009
- Data di deposito
- 18 febbraio 2009
- Data di decisione
- 11 febbraio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 11, legge n. 249 del 31 luglio 1997
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 33189
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato in riferimento agli articoli 24, 25 e 102 della Costituzione nonché in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede, per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di proporre il ricorso in sede giurisdizionale. Le censure, infatti, sono formulate in maniera apodittica in quanto il rimettente si è limitato a richiamare il contenuto delle norme evocate senza spiegare la ragione per la quale la norma censurata configurerebbe una lesione dei principi in esse contemplati. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati, v., citate, ordinanze n. 344 e n. 249 / 2008.
Massima n. 33190
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di proporre il ricorso in sede giurisdizionale. Invero, il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale la prescrizione del predetto tentativo costituisce un aggravio per l'utente, laddove, invece, esso è uno strumento finalizzato ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, realizzato attraverso la composizione preventiva della lite, e volto a garantire un più elevato livello di protezione dei consumatori, nonché a promuovere la fiducia dei consumatori. - Sul fatto che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce uno strumento finalizzato ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali attraverso la composizione preventiva della lite, v., citata, sentenza n. 403 / 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione nonché in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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