Corte costituzionale
Ordinanza n. 5/2009
Corte cost., ord. 16 gennaio 2009, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 5/2009
- Data di deposito
- 16 gennaio 2009
- Data di decisione
- 12 gennaio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:5
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33112
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dell'art. 158 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona abbia contezza della truffa perpetrata ai suoi danni. Infatti, la pronuncia che viene sollecitata, mirando a introdurre un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, esorbita dai poteri spettanti alla Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni applicabili, inibendo alla Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, tra i quali rientrano quelli attinenti alla prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi. Inoltre, il principio di legalità preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive " in malam partem " del tipo di quella chiesta dal rimettente. - Sulla inammissibilità di pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie penali o comunque di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.
Massima n. 33113
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 158 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il reato continuato, dal giorno di consumazione di ciascun reato anziché dal giorno di cessazione della continuazione. Infatti, la pronuncia che viene sollecitata, mirando a introdurre un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, esorbita dai poteri spettanti alla Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni applicabili, inibendo alla Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, tra i quali rientrano quelli attinenti alla prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi. Inoltre, il principio di legalità preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive " in malam partem " del tipo di quella chiesta dal rimettente. - Sulla inammissibilità di pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie penali o comunque di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.
Massima n. 33114
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 158 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per i reati perseguibili a querela, dal giorno di commissione di ciascun reato anziché dalla cessazione del reato continuato. Infatti, la pronuncia che viene sollecitata, mirando a introdurre un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, esorbita dai poteri spettanti alla Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni applicabili, inibendo alla Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, tra i quali rientrano quelli attinenti alla prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi. Inoltre, il principio di legalità preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive " in malam partem " del tipo di quella chiesta dal rimettente. - Sulla inammissibilità di pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie penali o comunque di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 158 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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