Corte costituzionale
Ordinanza n. 36/2009
Corte cost., ord. 6 febbraio 2009, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 36/2009
- Data di deposito
- 6 febbraio 2009
- Data di decisione
- 26 gennaio 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:36
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- decisione 2003/193/CE, decisione Commissione delle Comunita' europee n. 193 del 5 giugno 2002
- C-207/05, sentenza Corte di Giustizia C.E. del 1° giugno 2006
Massime
Massima n. 33168
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, censurati - in riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione - in quanto assoggetterebbero retroattivamente all'imposta sui redditi alcuni contribuenti beneficiari di esenzioni fiscali costituenti aiuti di Stato incompatibili con l'ordinamento comunitario. Invero, la denunciata efficacia retroattiva delle norme censurate trova giustificazione sia nell'art. 117, primo comma, Cost., in conseguenza dell'obbligo imposto dall'ordinamento comunitario al legislatore italiano di procedere al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali non compatibili con la normativa comunitaria; sia nell'art. 3 Cost., data l'esigenza di ricondurre ad uguaglianza la posizione dei contribuenti e non potendo, di regola, i beneficiari invocare alcun legittimo affidamento sugli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. In particolare, non sussiste violazione dei principi di capacità contributiva e di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, poiché il prelievo fiscale costituisce un recupero dell'ammontare dell'esenzione fiscale indebitamente concessa e non è effetto di un'ulteriore imposta ad efficacia retroattiva; bensì comporta la sottoposizione ad imposta di redditi che all'epoca della loro formazione erano già imponibili. - Per l'accertamento dell'incompatibilità comunitaria degli aiuti di cui trattasi e dell'obbligo di recupero per lo Stato italiano, v., citate, decisione della Commissione CE n. 2003/193/CE 5 giugno 2002 e sentenza della Corte di giustizia CE 1° giugno 2006 in causa C-207/05. - Nel senso che i beneficiari delle agevolazioni hanno l'onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria prevista per la concessione degli aiuti di Stato e, in caso di inottemperanza, non possono vantare, di regola, alcun legittimo affidamento sugli aiuti incompatibili con l'ordinamento comunitario, v., citate, sentenze della Corte di giustizia CE 22 giugno 2006, in cause riunite C-182/03 e C-217/03; 15 dicembre 2005, in causa C-148/04; 1° aprile 2004, in causa C-99/02P; 7 marzo 2002, in causa C- 310/99; 20 marzo 1997, in causa C-24/95; nonché, sentenza della Corte di cassazione civile n. 4353 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), e 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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