Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/2009

Corte cost., ord. 29 ottobre 2009, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
277/2009
Data di deposito
29 ottobre 2009
Data di decisione
19 ottobre 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:277

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34028

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede come circostanza aggravante comune il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale: il rimettente, infatti, non ha spiegato per quale ragione l'aggravante dovrebbe applicarsi a reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito dall'art. 61 prima parte cod. pen., le circostanze comuni aggravano il reato solo quando non ne sono elemento costitutivo o circostanze aggravanti speciali.

Massima n. 34029

Devono essere restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, censurato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede come circostanza aggravante comune il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la norma impugnata è stata modificata sia dalla legge di conversione del decreto sia dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni nei giudizi a quibus . >-V., citata, ordinanza n. 398/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall'art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Ferrara ed al Tribunale di Latina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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