Corte costituzionale
Ordinanza n. 277/2009
Corte cost., ord. 29 ottobre 2009, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 277/2009
- Data di deposito
- 29 ottobre 2009
- Data di decisione
- 19 ottobre 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:277
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, comma 1, n. 11 bis, codice penale
- art. 1, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 34028
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede come circostanza aggravante comune il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale: il rimettente, infatti, non ha spiegato per quale ragione l'aggravante dovrebbe applicarsi a reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito dall'art. 61 prima parte cod. pen., le circostanze comuni aggravano il reato solo quando non ne sono elemento costitutivo o circostanze aggravanti speciali.
Massima n. 34029
Devono essere restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., come introdotto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, censurato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede come circostanza aggravante comune il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la norma impugnata è stata modificata sia dalla legge di conversione del decreto sia dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni nei giudizi a quibus . >-V., citata, ordinanza n. 398/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall'art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Ferrara ed al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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