Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/2009

Corte cost., ord. 23 ottobre 2009, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
267/2009
Data di deposito
23 ottobre 2009
Data di decisione
8 ottobre 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:267

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34006

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 6 ( recte : comma 9) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, nel testo risultante dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione in quanto, il rimettente, nel rivendicare un trattamento differenziato, nell'applicazione della sanzione accessoria prevista dalla norma censurata a beneficio di quei soggetti che utilizzano il proprio veicolo come strumento di lavoro, formula una richiesta di intervento additivo dal contenuto indeterminato e, comunque, non indica una soluzione costituzionalmente obbligata. Sulla manifesta inammissibilità di questioni a petitum indeterminato, vedi, citata, ordinanza n. 135/2009. >Sulla manifesta inammissibilità di questioni per mancata formulazione di un petitum specifico, vedi, citata, ex multis, ordinanza n. 417/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «dell'art. 142, comma 6» (recte: comma 9), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata – in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione – dal Giudice di pace di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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