Corte costituzionale
Ordinanza n. 26/2009
Corte cost., ord. 30 gennaio 2009, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 26/2009
- Data di deposito
- 30 gennaio 2009
- Data di decisione
- 26 gennaio 2009
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33146
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., il primo, nella parte in cui esclude la possibilità per l'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, il secondo, nella parte in cui prevede l'immediata applicabilità di tale regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 85 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», sia dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006 «nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile», con la conseguenza che è necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione e alla Corte d'appello di Bari, sezione minori.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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