Corte costituzionale
Ordinanza n. 243/2009
Corte cost., ord. 24 luglio 2009, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 243/2009
- Data di deposito
- 24 luglio 2009
- Data di decisione
- 16 luglio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:243
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 33751
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui ricollega il dovere del pubblico ministero di non procedere agli accertamenti tecnici alla riserva di promuovere incidente probatorio formulata, prima del conferimento dell'incarico, dalla persona sottoposta alle indagini, anziché all'effettiva presentazione della richiesta mediante deposito nella cancelleria del giudice con comunicazione al pubblico ministero. La censura relativa alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. concerne l'ipotesi di accertamento tecnico promosso dal difensore, estranea al giudizio a quo . Inoltre, il rimettente ha richiesto una pronuncia non costituzionalmente obbligata, proponendo un petitum additivo a carattere creativo rientrante nella discrezionalità del legislatore, e non ha sufficientemente motivato in ordine al carattere incidentale della questione sollevata ed alla rilevanza della stessa nell'ambito della fase procedimentale nella quale è chiamato a pronunciarsi. -Sulla manifesta inammissibilità in caso di richiesta di pronuncia non costituzionalmente obbligata v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 316 e 183/2008 e n. 185/2007. Anche sentenza n. 221/2008 e ordinanza n. 67/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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