Corte costituzionale
Ordinanza n. 222/2009
Corte cost., ord. 17 luglio 2009, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 222/2009
- Data di deposito
- 17 luglio 2009
- Data di decisione
- 24 giugno 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:222
Parametri
- art. 21, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 94, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 33596
È inammissibile, per difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella persona del suo Presidente, con deliberazione unanime approvata con la sola presenza dei tre membri non dimissionari, nei confronti del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dei deputati. Quanto al profilo soggettivo, manca il quorum strutturale necessario, in base al regolamento interno della Commissione, per la validità della deliberazione di sollevare conflitto. Riguardo al profilo oggettivo, invece, il ricorso attiene alla posizione del singolo parlamentare, presidente o componente della Commissione, anziché alle attribuzioni istituzionali a tutela delle quali la commissione di vigilanza si configura come potere dello Stato. (Nella specie, il ricorso aveva ad oggetto la richiesta di dichiarare che non spettava al Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, far cessare dalle loro cariche il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché i componenti della stessa Commissione, in assenza di un formale atto di dimissione o di altro legittimo impedimento, anziché procedere alla rinnovazione dell'organo mediante la sostituzione dei suoi componenti dimissionari, con annullamento conseguente della lettera di revoca della nomina a componente della Commissione). Sulla competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a sollevare conflitto di attribuzione, vedi, citate, sentenza n. 69/2009 e ordinanza n. 61/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella persona del suo Presidente, nei confronti del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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