Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/2009

Corte cost., ord. 17 luglio 2009, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
222/2009
Data di deposito
17 luglio 2009
Data di decisione
24 giugno 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:222

Parametri

Massime

Massima n. 33596

È inammissibile, per difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella persona del suo Presidente, con deliberazione unanime approvata con la sola presenza dei tre membri non dimissionari, nei confronti del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dei deputati. Quanto al profilo soggettivo, manca il quorum strutturale necessario, in base al regolamento interno della Commissione, per la validità della deliberazione di sollevare conflitto. Riguardo al profilo oggettivo, invece, il ricorso attiene alla posizione del singolo parlamentare, presidente o componente della Commissione, anziché alle attribuzioni istituzionali a tutela delle quali la commissione di vigilanza si configura come potere dello Stato. (Nella specie, il ricorso aveva ad oggetto la richiesta di dichiarare che non spettava al Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, far cessare dalle loro cariche il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché i componenti della stessa Commissione, in assenza di un formale atto di dimissione o di altro legittimo impedimento, anziché procedere alla rinnovazione dell'organo mediante la sostituzione dei suoi componenti dimissionari, con annullamento conseguente della lettera di revoca della nomina a componente della Commissione). Sulla competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a sollevare conflitto di attribuzione, vedi, citate, sentenza n. 69/2009 e ordinanza n. 61/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella persona del suo Presidente, nei confronti del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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