Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/2009

Corte cost., ord. 26 giugno 2009, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
194/2009
Data di deposito
26 giugno 2009
Data di decisione
22 giugno 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 547, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 33518

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicassero le sanzioni penali vigenti al tempo delle violazioni stesse. Infatti, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, sicché l'efficacia ex tunc della detta pronuncia di illegittimità preclude ogni valutazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione, divenuta priva di oggetto. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ordinanze n. 65/2009 e n. 415/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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