Corte costituzionale
Ordinanza n. 170/2009
Corte cost., ord. 29 maggio 2009, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 170/2009
- Data di deposito
- 29 maggio 2009
- Data di decisione
- 18 maggio 2009
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 21, abrogato dall', decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 33477
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, avendo il rimettente precisato, con motivazione non implausibile che, malgrado l'intervenuta abrogazione, la disposizione censurata continua ad essere rilevante nei giudizi a quibus in quanto tutt'ora applicabile ai procedimenti iniziati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007.
Massima n. 33478
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, l'affermazione del rimettente - secondo cui l'intervento legislativo delegato sarebbe circoscritto solo all'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con esclusione delle azioni ordinarie derivanti dal fallimento - risulta smentita dall'ampia valenza semantica dell'espressioni "disciplina del fallimento" e "procedure applicabili alle controversie in materia", contenute tra i principi e criteri direttivi in base al quale esercitare la delega (numero 1 della lettera a del comma 6 dell'art. 1 legge n. 80 del 2005), tali da comprendere nel loro ambito il riferimento a tutti i processi, come quelli di cui ai giudizi a quibus , che originano dalla procedura fallimentare. A conferma di ciò anche l'espresso richiamo - sempre tra i principi e criteri direttivi - alla disciplina di azioni diverse rispetto a quella svolta con il ricorso per la dichiarazione di fallimento, indicandosi tra i compiti del legislatore delegato, al numero 6 della lettera a ) del comma 6 dell'art. 1, la riduzione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Massima n. 33483
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. Non sussiste la violazione dell'art. 3 della Costituzione - argomentata dal rimettente sotto il profilo della disparità di trattamento tra situazioni analoghe che sarebbe determinata, a seguito dell'applicazione della disciplina censurata, dal fatto che l'azione sia connessa ad una fallimento pronunciato prima o dopo il 1° gennaio 2008, ovvero che essa sia stata o meno proposta prima di tale data - essendo il diverso regime normativo applicabile alle controversie dovuto al naturale fluire del tempo che, per consolidata giurisprudenza della Corte, costituisce valido discrimine tra situazioni analoghe. Non sussiste, altresì, dalla previsione del rito camerale alcuna compromissione del diritto di difesa, potendo quest'ultimo essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti, purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione ed essendo la previsione giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione; né, infine, il modello processuale scelto dal legislatore con la disciplina censurata viola, sul piano delle garanzie, il principio del giusto processo. - Sulla ragionevolezza del "discrimine" temporale tra situazioni analoghe, vedi, citata, ordinanza n. 212/2008 - Sulla compatibilità tra rito camerale e controversie relative alla titolarità di diritti soggettivi, vedi, citate, ex multis , sentenza n. 103/1985 e ordinanza n. 35/2002 - Sulla possibilità per il legislatore di modulare l'esercizio del diritto di difesa in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti, vedi, citate, sentenza n. 130/1985; ordinanze n. 121/1994 e n. 141/1998 - Sulla discrezionalità legislativa in tema di conformazione degli istituti e modelli processuali, vedi, citata, sentenza n. 221/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lucca con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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