Corte costituzionale
Ordinanza n. 17/2009
Corte cost., ord. 23 gennaio 2009, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 17/2009
- Data di deposito
- 23 gennaio 2009
- Data di decisione
- 14 gennaio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 19, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, legge n. 18 del 11 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 33135
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale il diritto del cittadino extracomunitario, legalmente soggiornante in Italia, di fruire dell'indennità di accompagnamento per inabilità. Invero, la questione è divenuta priva di oggetto, a seguito della sentenza n. 306 del 2008, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ordinanze n. 19/2004 e n. 269/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Voghera con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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