Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/2009

Corte cost., ord. 23 gennaio 2009, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
17/2009
Data di deposito
23 gennaio 2009
Data di decisione
14 gennaio 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:17

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33135

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale il diritto del cittadino extracomunitario, legalmente soggiornante in Italia, di fruire dell'indennità di accompagnamento per inabilità. Invero, la questione è divenuta priva di oggetto, a seguito della sentenza n. 306 del 2008, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ordinanze n. 19/2004 e n. 269/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Voghera con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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