Corte costituzionale
Ordinanza n. 143/2009
Corte cost., ord. 8 maggio 2009, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 143/2009
- Data di deposito
- 8 maggio 2009
- Data di decisione
- 4 maggio 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:143
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 6, comma 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 33393
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che, non essendo state formulate richieste istruttorie dalla parte attrice al fine di provare la sussistenza del nesso causale tra danno e condotta del veicolo che si assume essere investitore, la parte convenuta potrebbe limitarsi ad una mera contestazione, senza indicare prove sul punto, nella considerazione che la presunzione legale di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. non si estende anche alla presunzione della sussistenza del nesso causale. Ed invero, in tema di operatività della presunzione della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, non risulta formatosi un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel senso indicato dalla difesa pubblica.
Massima n. 33394
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che l'obiettiva impossibilità, per la convenuta di provare, nel giudizio a quo , i fatti a sé favorevoli altrimenti che con la dedotta prova testimoniale, deriverebbe solo dalla sua negligenza di non avere acquisito le generalità delle altre persone presenti al sinistro stradale, da indicare tempestivamente come testimoni. Ed invero, tale testi si fonda sull'errato presupposto interpretativo che la parte processuale non sia libera di indicare come testimoni coloro che reputa più idonei.
Massima n. 33395
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone già presenti nel processo come parti, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la preclusione di cui si duole il rimettente non deriva dalla norma censurata - che non si riferisce alla parte già presente nel giudizio - ma, piuttosto, dal sistema processuale che, stante l'ineludibile antitesi tra la posizione del teste e quella della parte, consente a quest'ultima di essere fonte del convincimento giudiziale attraverso istituti diversi dalla testimonianza.
Massima n. 33425
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone che sarebbero legittimate a partecipare al processo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, essendo del tutto razionale la previsione che impedisce a chi sia portatore di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio di essere teste nel medesimo, potendo questi giovarsi, in base alla disciplina sostanziale, degli effetti della sentenza; né l'irragionevolezza di una tale disciplina può farsi derivare dal diverso trattamento previsto per la testimonianza nel processo penale, ancorché resa da chi si sia costituito parte civile, trattandosi di due sistemi, quello civile e penale, autonomi e non comparabili ai fini della violazione del principio di uguaglianza. - Sul punto, vedi, quale precedente, citata, sentenza n. 62/1995.- Sulla distinzione ed autonomia tra processo penale e processo civile, vedi, citate, ordinanze n. 500/2002 e n. 30/2000.
Massima n. 33426
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone che sarebbero legittimate a partecipare al processo, sollevata in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dovendosi escludere che la disciplina censurata determini sia una violazione del principio della "parità delle armi" tra le parti, anche sotto il profilo della ridotta possibilità di esercitare il diritto a difendersi provando, sia un contrasto con l'art. 6, primo comma, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo - poiché l'art. 246 cod. proc. civ., applicandosi a tutte le parti del processo, non pone una delle due parti in causa in posizione di svantaggio nei confronti dell'altra.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone già presenti nel processo come parti, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 246 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone che sarebbero legittimate a partecipare al processo, sollevata, in riferimento agli stessi parametri, dal Tribunale ordinario di Napoli con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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