Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2009

Corte cost., ord. 30 aprile 2009, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/2009
Data di deposito
30 aprile 2009
Data di decisione
22 aprile 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:126

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 33366

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112 Cost. nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, al termine delle indagini, debba formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata esclusa dal tribunale del riesame con decisione non impugnata mediante ricorso per cassazione e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo. Infatti, con sentenza n. 121/2009, successiva alle ordinanze di rimessione, la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, con la conseguenza che le questioni oggi in esame sono divenute prive di oggetto. - Nello stesso senso v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 269/2008, n. 290 e n. 34/2002. - V. sentenza n. 121/2009, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 405 cod. proc. pen.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di appellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Camerino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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