Corte costituzionale
Ordinanza n. 126/2009
Corte cost., ord. 30 aprile 2009, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 126/2009
- Data di deposito
- 30 aprile 2009
- Data di decisione
- 22 aprile 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 405, comma 1, bis, codice di procedura penale
- art. 3, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 33366
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112 Cost. nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, al termine delle indagini, debba formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata esclusa dal tribunale del riesame con decisione non impugnata mediante ricorso per cassazione e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo. Infatti, con sentenza n. 121/2009, successiva alle ordinanze di rimessione, la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, con la conseguenza che le questioni oggi in esame sono divenute prive di oggetto. - Nello stesso senso v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 269/2008, n. 290 e n. 34/2002. - V. sentenza n. 121/2009, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 405 cod. proc. pen.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di appellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Camerino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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