Corte costituzionale
Ordinanza n. 109/2009
Corte cost., ord. 9 aprile 2009, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 109/2009
- Data di deposito
- 9 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 7, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 33338
Sono manifestamente inammissibili, in quanto del tutto prive di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate in riferimento agli artt. 53, 54 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi.
Massima n. 33339
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi, sollevata in riferimento all'art. 79 Cost. Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, il condono ha natura diversa dall'amnistia; sicché l'atto legislativo di concessione di un condono fiscale, ancorché comporti (a certe condizioni) l'estinzione di reati tributari, non costituisce una legge di amnistia e, pertanto, non deve essere adottato dal legislatore con le maggioranze indicate dall'art. 79 Cost. Sulla diversità di natura tra condono e amnistia, v. citate sentenze n. 427/1995, n. 196/2004 e n. 369/1988. In ordine alla non qualificabilità come leggi di amnistia di altri atti altri atti legislativi che determinano lo stesso effetto estintivo del reato prodotto dal condono, v. citata sentenza n. 427/1995.
Massima n. 33340
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi, sollevata, per irragionevolezza della disciplina denunciata per diversità di trattamento rispetto al condono degli abusi edilizi, in riferimento all'art. 3 Cost. Il rimettente pone a raffronto ipotesi di condono che, pur determinando lo stesso effetto estintivo del reato, restano eterogenee, perché, mentre la normativa sul condono edilizio - anche nel caso in cui esso sia disposto per ragioni contingenti di natura finanziaria - esige necessariamente un peculiare bilanciamento con una pluralità di interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio, il governo del territorio, la tutela del paesaggio, dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), il condono fiscale, invece, è essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze fiscali mediante il parziale pagamento del debito tributario; sicché la rilevata diversità degli interessi costituzionali coinvolti in ciascuno dei due menzionati tipi di condono esclude che la normativa sul condono fiscale debba rispettare le medesime condizioni di ragionevolezza individuate dalla giurisprudenza della Corte per le leggi di condono edilizio e dunque non è di per sé irragionevole che la normativa di condono fiscale persegua i soli contingenti e concorrenti obiettivi propri di detto condono, cioè ridurre il contenzioso (anche potenziale) con i contribuenti e conseguire un immediato introito finanziario, benché in misura ridotta rispetto a quello astrattamente ricavabile. In tema di condono fiscale, v. citate sentenze n. 416 del 2000; n. 321 del 1995, n. 172 del 1986, n. 33 del 1981; ordinanze n. 402 del 2005, n. 550 del 2000, n. 361 del 1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli artt. 53, 54 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 15, comma 7, della legge n. 289 del 2002 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 79 Cost., dal Tribunale di Spoleto con la stessa ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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