Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/2009
Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/2009
- Data di deposito
- 2 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 3-bis, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 giugno 2003
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 23, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 33304
È inammissibile l'intervento della Regione Calabria nel giudizio incidentale riguardante l'art. 3- bis della legge della medesima Regione 26 giugno 2003, n. 8, in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. V., citata, ordinanza n. 124 del 2008.
Massima n. 33305
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3- bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, sollevate, in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione, denunciando che la norma impugnata avrebbe "istituito", con effetto retroattivo, l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, incidendo illegittimamente su un tributo statale. Infatti, il dubbio manifestato dal giudice a quo con riguardo alla possibilità di non applicare la norma impugnata per contrasto con le direttive comunitarie n. 92/12/CEE e n. 92/81/CEE (di cui lo stesso rimettente non esclude il carattere direttamente applicabile, riservandosi in ogni caso di ricorrere al rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia) rende difettosa la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, rispetto alla quale "la questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico". Inoltre, è del tutto carente e contraddittoria la descrizione della fattispecie propria dei giudizi a quibus , non essendo delimitato con chiarezza l'oggetto della questione, la cui asserita inerenza alla "imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale" non trova corrispondenza nella lettera della norma impugnata, la quale si riferisce alla sola addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano. - Sulla precedenza logico-giuridica della questione di compatibilità comunitaria, v., citate, sentenza n. n. 284 del 2007, ordinanza n. 415 del 2008. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancanza o contraddittoria descrizione della fattispecie di causa, v., citate, ordinanza n. 15 del 2009, ordinanza n. 444 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile l'intervento della Regione Calabria nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 149 del 2008;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario “collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”), sollevate, in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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