Corte costituzionale

Sentenza n. 96/2008

Corte cost., sent. 11 aprile 2008, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/2008
Data di deposito
11 aprile 2008
Data di decisione
2 aprile 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge n. 794 del 13 giugno 1942
  • art. 29, legge n. 794 del 13 giugno 1942

Parametri

Massime

Massima n. 32264

Devono essere dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, gli interventi di soggetti che non sono parti nel giudizio a quo , ma in giudizi aventi analogo oggetto, sospesi in attesa della decisione sull'incidente di costituzionalità. Infatti, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale soltanto le parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura.

Massima n. 32265

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, censurati, in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost., nella parte in cui non consentono, secondo il diritto vivente, che il procedimento semplificato ivi previsto, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati in relazione all'attività prestata nei giudizi civili, si applichi nei giudizi amministrativi, per la liquidazione dei compensi riguardanti l'attività defensionale in essi svolta. L'ordinanza di rimessione è, infatti, carente di motivazione in ordine alla pertinenza dei parametri evocati non essendo comprensibile il legame tra gli stessi - attinenti alla tutela nei confronti della pubblica amministrazione - e le controversie insorte tra avvocati e clienti, a seguito di un contratto di prestazione d'opera professionale.

Massima n. 32266

E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono, secondo il diritto vivente, che il procedimento semplificato avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati in relazione all'attività prestata nei giudizi civili, si applichi nei giudizi amministrativi, per la liquidazione dei compensi riguardanti l'attività defensionale in essi svolta. Invero, la scelta del legislatore di non estendere lo speciale rito camerale previsto dalle norme censurate ad altri tipi di controversie non è irragionevole in quanto la stessa è imposta dalle regole generali di riparto delle giurisdizioni che impediscono una completa equiparazione, a tal fine, tra giudizi civili e giudizi amministrativi. Infatti, nel caso di prestazioni professionali svolte nell'ambito di un giudizio amministrativo, emerge in modo evidente l'eterogeneità tra la controversia di base - volta alla tutela di situazioni giuridiche soggettive che si assumono lese dalla pubblica amministrazione o da soggetti privati posti in posizione di preminenza - e lo specifico contenzioso volto ad ottenere l'adempimento di un obbligo nascente da un rapporto contrattuale tra soggetti privati, contenzioso quest'ultimo estraneo rispetto "alle particolari materie" suscettibili di essere inserite nella sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale configurata dall'art. 103, primo comma, Cost. Inoltre, essendo la norma assunta dal rimettente come tertitum comparationis derogatrice della disciplina generale - in quanto la tutela dei diritti degli avvocati che prestano la loro opera in giudizi diversi da quelli civili o in sede extragiudiziaria è comunque assicurata per tutti i professionisti, sia dall'ordinario giudizio di cognizione che dal procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. - la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima. Infine, la non irragionevolezza della disciplina censurata è provata anche dalla circostanza che una eventuale estensione del rito speciale - nel quale, per esplicita previsione legislativa, non sono ammesse impugnazioni, ma solo, per giurisprudenza costante di legittimità, il ricorso per cassazione - produrrebbe paradossalmente una diminuzione di tutela atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 Cost., contro le decisioni dei giudici amministrativi il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. - Sulla specialità della procedura camerale semplificata per la liquidazione degli onorari degli avvocati nei procedimenti civili, vedi, citata, sentenza n. 22/1973. - Sulla non arbitrarietà o irrazionalità della scelta di non estendere il procedimento semplificato per la liquidazione degli onorari degli avvocati nei procedimenti civili, a tutti i professionisti di cui all'art. 633 c.p.c., vedi, citata, sentenza n. 238/1976. - Sul legame ontologico tra il rito camerale ex art. 29 della legge n. 794 del 1942 ed il giudizio mirante al pagamento degli onorari per prestazioni effettuate nei procedimenti civili, vedi, citata, sentenza n. 197/1998. - Sulla necessità che ricorra la figura della pubblica amministrazione-autorità perché possa estendersi la giurisdizione esclusiva, vedi, citate, sentenze nn. 204/2004 e 191/2006. - Sul fatto che, quando viene assunta come tertitum comparationis una norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima, vedi, citata, sentenza n. 298/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi di L.V. e della Società italiana degli avvocati amministrativisti;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) sollevate, in riferimento agli art. 103 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Consiglio di Stato con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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