Corte costituzionale

Sentenza n. 94/2008

Corte cost., sent. 11 aprile 2008, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/2008
Data di deposito
11 aprile 2008
Data di decisione
2 aprile 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 251, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 1227, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 1228, legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32256

V. titoletto.

Massima n. 32257

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., in quanto introduce nuovi criteri di determinazione dei canoni annui per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per genericità della prospettazione e per la natura di mero fatto delle censure proposte. La ricorrente lamenta, infatti, l'estromissione della Regione dal procedimento di determinazione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che si assume non giustificata in una materia, quella del turismo, di competenza residuale esclusiva.

Massima n. 32258

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., in quanto introduce nuovi criteri di determinazione dei canoni annui per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Premesso che la potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo va attribuita avendo riguardo alla titolarità del bene anziché alla titolarità di funzioni legislative e amministrative spettanti alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi, non è ravvisabile alcuna violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il legislatore ha tenuto ben distinte le due competenze, statale e regionale: allo Stato - quale titolare dei beni demaniali - ha demandato la fissazione e la riscossione dei relativi canoni, nonché la facoltà di destinarne parte alle Regioni; alle Regioni ha riservato, in piena autonomia, e senza alcuna interferenza statale, la classificazione turistica dei terreni. - Sulla rilevanza della titolarità della proprietà dei beni ai fini della individuazione della titolarità di funzioni legislative e amministrative spettanti alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi, sentenza n. 286/2004.

Massima n. 32259

E' costituzionalmente illegittimo il comma 1228 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non stabilisce che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Pur se l'ascrivibilità della materia "turismo" alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall'obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, la norma censurata, la quale autorizza una spesa straordinaria di 48 milioni di euro annui (per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) per finalità di incremento dell'offerta turistica, viola il principio di leale collaborazione, in quanto prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni, recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, e non anche l'intesa con la Conferenza, senza che, in contrario, possa rilevare la circostanza che l'indicato d.P.C.M. sia stato adottato con il parere favorevole di tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza permanente ed abbia previsto "a regime" un coinvolgimento meramente cognitivo delle Regioni, giacché resta aperta la possibilità, per lo Stato, di provvedere, in modo unilaterale negli anni successivi, anche in dissenso con gli orientamenti manifestatisi all'interno della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Massima n. 32260

E' costituzionalmente illegittimo il comma 1227 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non stabilisce che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. La norma censurata, la quale prevede una spesa di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico, incide in una competenza regionale risultante da un complesso quadro normativo, senza prevedere l'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, non potendosi attribuire rilievo alla circostanza che il d.P.R. 24 luglio 2007, n. 158, nell'attuare detta disposizione, abbia dato atto dell'acquisizione del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non essendo legittimo il silenzio della norma impugnata in ordine ad ogni qualsiasi partecipazione della Regione al procedimento formativo del decreto governativo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi nn. 10 e 14 del registro ricorsi 2007 dalle Regioni Veneto e Lombardia;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 1227 e 1228 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui non stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251, della medesima legge n. 296 del 2006, promossa dalla Regione Veneto per contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma della Costituzione e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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