Corte costituzionale
Sentenza n. 85/2008
Corte cost., sent. 4 aprile 2008, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/2008
- Data di deposito
- 4 aprile 2008
- Data di decisione
- 31 marzo 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 10, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32239
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva. La categoria delle sentenze di proscioglimento non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi eterogenee, quanto all'attitudine lesiva degli interessi dell'imputato, dal momento che, accanto a pronunce ampiamente liberatorie, vi sono anche sentenze che, pur non applicando una pena, comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità, o comunque l'attribuzione del fatto all'imputato (ad esempio, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, conseguente al riconoscimento di attenuanti, il proscioglimento per perdono giudiziale etc.). La norma censurata, accomunando nel medesimo regime situazioni fortemente diverse, nega all'imputato, salvo il novum probatorio, un secondo grado di giurisdizione di merito nei confronti delle sentenze di proscioglimento, anche quando queste attribuiscano, comunque, il fatto al prosciolto, e ciò pur a fronte del riconoscimento al pubblico ministero della facoltà di appellare sia la sentenza di condanna, anche quando abbia solo parzialmente recepito le richieste dell'accusa, sia, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 26 del 2007, le sentenze di proscioglimento, ed a fronte dell'analogo potere riconosciuto alla parte civile. Tale assetto, decisamente asimmetrico, risulta lesivo del principio di parità delle parti, poiché non è sorretto da alcuna razionale giustificazione, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, stante l'evidenziata equiparazione di esiti decisori tra loro ampiamente diversificati, e del diritto di difesa, al quale la facoltà di appello dell'imputato risulta collegata. E' assorbito l'ulteriore profilo relativo all'asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo. - Sull'idoneità anche delle sentenze di proscioglimento a causare pregiudizi all'imputato v., citate: sulle sentenze di proscioglimento per estinzione del reato che presuppongono un sostanziale riconoscimento di colpevolezza, sentenze n. 249/1989, n. 922/1988, n. 299/1985, n. 224/1983, n. 53/1981, n. 72/1979, n. 73/1978, n. 70/1975; sul proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, sentenza n. 200/1986; sul difetto di imputabilità, sentenza n. 140/1989. V. anche, citata, sentenza n. 151/1967. - La sentenza n. 26/2007, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per l'ipotesi di novum probatorio.
Massima n. 32240
Dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 vanno escluse le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni per le quali potrebbe essere inflitta la sola ammenda. Infatti, il legislatore, nel prevedere una sia pur limitata possibilità di appello delle sentenze di proscioglimento, non ha reintrodotto la previsione di cui al previgente art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che dichiarava inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, e ciò nonostante il nuovo art. 593, comma 3, cod. proc. pen. continui a prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali sia stata comminata solo l'ammenda: tale soluzione, se può avere una giustificazione per il pubblico ministero, non è, invece, razionale in relazione all'imputato, ammesso ad appellare la sentenza di proscioglimento e non quella di condanna. Occorre evitare che la rimozione, ad opera della presente sentenza, della condizione posta dalla legge n. 46 del 2006 all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato - condizione legata alle nuove prove decisive - generalizzi detta incongruenza: a ciò non si può far fronte tramite lo strumento della declaratoria di illegittimità consequenziale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen, consentendo all'imputato di appellare contro le sentenze di condanna alla sola ammenda, in quanto questa soluzione "creativa" determinerebbe un risultato - la caduta di ogni limite oggettivo all'appello - privo di riscontro nel pregresso assetto dell'istituto ed estraneo alla stessa voluntas legis .
Massima n. 32241
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dall'imputato, prima dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa sia dichiarato inammissibile. L'art. 1 della stessa legge, privando l'imputato del potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, è lesivo del principio di parità delle parti, in quanto non sorretto da alcuna razionale giustificazione, correlata al ruolo istituzionale del pubblico ministero o ad esigenze di corretta amministrazione della giustizia, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, stante l'equiparazione fra sentenze di proscioglimento dagli esiti ampiamente diversificati, e del diritto di difesa, cui la facoltà di appello dell'imputato è collegata come strumento di esercizio. Sulla base di tali valutazioni, deve correlativamente considerarsi costituzionalmente illegittimo in parte qua anche l'art. 10, comma 2, della medesima legge.
Massima n. 32242
A seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, si deve segnalare al legislatore l'opportunità di eliminare la dissimmetria di poteri tra pubblico ministero e imputato, a svantaggio di quest'ultimo, escludendo l'appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, non essendo possibile applicare l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la non omogeneità delle fattispecie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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