Corte costituzionale
Sentenza n. 71/2008
Corte cost., sent. 28 marzo 2008, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/2008
- Data di deposito
- 28 marzo 2008
- Data di decisione
- 12 marzo 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32217
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alle parole: «incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile». La disposizione censurata, la quale prevede che in caso di connessione tra una causa compresa nell'ambito applicativo della norma richiamata e uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. i procedimenti siano sottoposti al rito di cui al d.lgs. n. 5/2003" esorbita, infatti, dai limiti della norma di delegazione (art. 12 della legge n. 366 del 2001), che ha delimitato l'oggetto della delega al diritto societario, alle materie disciplinate dal testo unico n. 58 del 1998 in tema di intermediazione finanziaria, nonché a quelle previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia n. 385 del 1993. Pertanto, accertato che la legge di delega non autorizzava il Governo ad intervenire in tema di connessione tra procedimenti aventi oggetti diversi, il thema decidendum proposto dal giudice a quo deve essere esteso all'intera disposizione concernente il rito applicabile alle controversie connesse, sicché, nei vari molteplici casi di connessione, oltre a quello di cui al giudizio a quo , il rito andrà individuato secondo il regime generale previsto dall'art. 40 del cod. proc. civ. Restano assorbiti gli altri profili di censura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), limitatamente alle parole: «incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze