Corte costituzionale

Sentenza n. 432/2008

Corte cost., sent. 23 dicembre 2008, n. 432

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
432/2008
Data di deposito
23 dicembre 2008
Data di decisione
15 dicembre 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:432

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 33066

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per irritualità dell'autoassegnazione del processo da parte del rimettente, posto che la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari non produce effetti processuali e non può incidere sulla rilevanza della questione di legittimità. Sul punto v., citata, sentenza n. 419/1998.

Massima n. 33067

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo cui il rimettente non avrebbe compiuto una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata ma avrebbe chiesto la conferma della propria interpretazione: infatti, il giudice a quo chiede un ampliamento della portata della norma de qua , sul presupposto della sua irrimediabile illegittimità costituzionale.

Massima n. 33068

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie. Il rimettente pone a confronto situazioni non omogenee e, quindi, non comparabili, poiché la relazione di parentela tra magistrati ed altri soggetti che possono assumere le suddette qualità nel processo penale è diversa dal rapporto di colleganza tra magistrati cui è ancorata la deroga posta dalla norma censurata, con la conseguenza che la scelta del legislatore appare non irragionevole. Non c'è violazione neppure del diritto di difesa: infatti, il giudice a quo muove dalla premessa che la condizione in cui il soggetto viene a trovarsi per effetto del suo rapporto di parentela verrebbe a riverberarsi negativamente sul suo diritto a difendersi provando, ma tale censura - oltre a contraddire quella relativa all'art. 3 Cost., che prospetta una lesione dell'imparzialità del giudice a vantaggio dell'imputato - si risolve nell'enunciazione di una situazione di fatto, nella quale avrebbe incidenza negativa il rapporto di parentela, e ciò non può concretare la lesione del parametro invocato. Infine, non c'è contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., poiché il principio del giudice naturale precostituito per legge è rispettato quando, come nel caso di specie, il giudice è predeterminato ex ante e in astratto, mentre non è necessario che esso sia individuabile in base a criteri automatici. -Analoghe questione di legittimità dell'art. 11 cod. proc. pen., poste in riferimento all'art. 3 Cost., sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 381/1999; sul punto v. anche, citate, sentenza n. 349/2000 e ordinanze n. 570/2000 e n. 462/1997. -Sulla predeterminazione del giudice ex ante e in astratto v., citata, sentenza n. 390/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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