Corte costituzionale
Sentenza n. 432/2008
Corte cost., sent. 23 dicembre 2008, n. 432
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 432/2008
- Data di deposito
- 23 dicembre 2008
- Data di decisione
- 15 dicembre 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:432
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 33066
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per irritualità dell'autoassegnazione del processo da parte del rimettente, posto che la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari non produce effetti processuali e non può incidere sulla rilevanza della questione di legittimità. Sul punto v., citata, sentenza n. 419/1998.
Massima n. 33067
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo cui il rimettente non avrebbe compiuto una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata ma avrebbe chiesto la conferma della propria interpretazione: infatti, il giudice a quo chiede un ampliamento della portata della norma de qua , sul presupposto della sua irrimediabile illegittimità costituzionale.
Massima n. 33068
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie. Il rimettente pone a confronto situazioni non omogenee e, quindi, non comparabili, poiché la relazione di parentela tra magistrati ed altri soggetti che possono assumere le suddette qualità nel processo penale è diversa dal rapporto di colleganza tra magistrati cui è ancorata la deroga posta dalla norma censurata, con la conseguenza che la scelta del legislatore appare non irragionevole. Non c'è violazione neppure del diritto di difesa: infatti, il giudice a quo muove dalla premessa che la condizione in cui il soggetto viene a trovarsi per effetto del suo rapporto di parentela verrebbe a riverberarsi negativamente sul suo diritto a difendersi provando, ma tale censura - oltre a contraddire quella relativa all'art. 3 Cost., che prospetta una lesione dell'imparzialità del giudice a vantaggio dell'imputato - si risolve nell'enunciazione di una situazione di fatto, nella quale avrebbe incidenza negativa il rapporto di parentela, e ciò non può concretare la lesione del parametro invocato. Infine, non c'è contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., poiché il principio del giudice naturale precostituito per legge è rispettato quando, come nel caso di specie, il giudice è predeterminato ex ante e in astratto, mentre non è necessario che esso sia individuabile in base a criteri automatici. -Analoghe questione di legittimità dell'art. 11 cod. proc. pen., poste in riferimento all'art. 3 Cost., sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 381/1999; sul punto v. anche, citate, sentenza n. 349/2000 e ordinanze n. 570/2000 e n. 462/1997. -Sulla predeterminazione del giudice ex ante e in astratto v., citata, sentenza n. 390/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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