Corte costituzionale
Sentenza n. 405/2008
Corte cost., sent. 12 dicembre 2008, n. 405
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 405/2008
- Data di deposito
- 12 dicembre 2008
- Data di decisione
- 3 dicembre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:405
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia n. 20 del 6 agosto 2007
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 9, direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
Massime
Massima n. 33006
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. Tale giudizio, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. - Sull'inammissibilità, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, dell'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, v. la cit. sentenza n. 469 del 2005.
Massima n. 33007
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'esaurimento degli effetti della legge impugnata, in quanto questa, concernente il prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, nel periodo venatorio di riferimento, ha comunque esplicato i suoi effetti.
Massima n. 33008
È costituzionalmente illegittima la legge Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, in quanto dà attuazione agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 2007, già dichiarati costituzionalmente illegittimi. - La sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 2007, è la n. 250 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, contenente l'approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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