Corte costituzionale
Sentenza n. 356/2008
Corte cost., sent. 31 ottobre 2008, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 356/2008
- Data di deposito
- 31 ottobre 2008
- Data di decisione
- 22 ottobre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:356
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 32888
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto il rimettente non ha articolato alcuna censura, essendosi limitato ad affermare, senza motivarla, l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. > >Nello stesso senso, v. le citate ordinanze n. 72/2007, n. 414 e n. 311/2005.
Massima n. 32889
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione, in quanto del tutto priva di argomentazione.
Massima n. 32890
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevate per asserita violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, con riferimento agli anni d'imposta 2000 e 2001. Infatti, la notificazione degli avvisi di accertamento relativi a tali anni è stata tempestivamente effettuata in data 10 ottobre 2005, cioè entro l'originario termine di cui agli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) e non nel termine prorogato previsto dalla norma denunciata, sicché il giudice rimettente non deve fare applicazione, in riferimento agli anni d'imposta suddetti, della norma censurata.
Massima n. 32891
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dato che il rimettente denuncia l'irragionevolezza della disposizione solo in quanto quest'ultima proroga i termini per la notificazione dell'accertamento che non scadono nel 2003; ma poiché, nella specie, il giudizio a quo ha ad oggetto un avviso di accertamento dell'IRPEG, dell'IRAP e dell'IVA notificato in data 27 dicembre 2005 e riguardante l'anno d'imposta 1998, con termine per la notificazione dell'accertamento avente originariamente scadenza - ai sensi dei citati artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - proprio nel 2003 (anno di entrata in vigore della disposizione censurata), cioè nel quarto anno successivo a quello (1999) in cui è stata presentata la dichiarazione, la dedotta irragionevolezza non rileva nel giudizio a quo , in quanto prospettata con esclusivo riferimento ad anni di imposta diversi da quello oggetto dell'impugnazione del contribuente.
Massima n. 32892
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui si applica «ad un soggetto giuridico sottoposto ad Amministrazione Straordinaria ex d.lgs. 270/99 nel caso in cui l'autorità fiscale non abbia già provveduto ad iscrivere il proprio credito nello stato passivo della procedura», in quanto la norma censurata, nel disporre la proroga dei termini decadenziali per l'accertamento nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle agevolazioni previste dagli articoli da 7 a 9 della legge n. 289 del 2002, comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento tra chi, avvalendosi del "condono", «può accedere al meccanismo "premiale"» previsto dalla legge n. 289 del 2002 e chi invece, non potendovi aderire per il fatto del terzo - cioè dell'amministrazione finanziaria che non ha insinuato il proprio credito tributario nello stato passivo della procedura -, «subisce soltanto il meccanismo "punitivo" della proroga dei termini per l'accertamento». Erronei sono i presupposti interpretativi da cui muove il rimettente: a) che la denunciata proroga dei termini per l'accertamento ha carattere "punitivo" nei confronti del contribuente che sceglie di non avvalersi del condono, potendosene avvalere; b) che il contribuente sottoposto ad amministrazione straordinaria non può accedere, anche volendolo, al condono se l'amministrazione finanziaria non ha provveduto ad insinuare il proprio credito tributario nello stato passivo della procedura. Riguardo al primo presupposto, la proroga disposta dalla norma censurata ha la finalità non di "punire" chi abbia scelto di non avvalersi del condono, ma di ovviare al sensibile aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto degli ordinari termini di prescrizione e di decadenza della pretesa fiscale, che prevedibilmente derivano agli uffici finanziari dalla necessità di eseguire le operazioni di verifica conseguenti alla presentazione delle richieste di condono dei contribuenti; con ciò essa è, dunque, diretta a tutelare il preminente interesse dell'amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo non si sia avvalso, per qualche ragione (giuridica o di fatto), dell'agevolazione medesima. Riguardo al secondo presupposto interpretativo, la legge n. 289 del 2002 e la correlativa prassi attuativa (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003) non escludono che il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza possa avvalersi delle disposizioni agevolative sopra citate, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione. Il fatto che l'amministrazione finanziaria non abbia provveduto ad insinuare il proprio credito tributario nello stato passivo della procedura non costituisce, pertanto, un ostacolo a che l'imprenditore sottoposto ad amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999 possa aderire al condono. Né può opporsi che, con la disciplina censurata, il legislatore ha previsto «termini di scadenza [...], sostanzialmente, indefiniti, per la notifica dell'avviso di accertamento», con ciò violando l'evocato art. 3 Cost., dato che il censurato art. 10 della legge n. 289 del 2002 ha eccezionalmente e transitoriamente disposto una proroga definita nel tempo (un biennio) dei termini previsti per la notificazione degli accertamenti tributari relativi ad alcuni anni d'imposta; sicché l'eccezionalità della situazione in cui si vengono a trovare gli uffici per l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. da 7 a 9 della legge n. 289 del 2000 e la precisa determinazione temporale della proroga giustificano una transitoria disciplina dei termini di notificazione degli accertamenti tributari, che ben può divergere da quella a regime. In applicazione del medesimo principio v. le citate sentenze n. 11/2008, n. 21/2005, n. 413/2002 e n. 217/1998, nonché le ordinanze n. 66/1994 e n. 131/1988.
Massima n. 32893
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, poiché la disposizione censurata si porrebbe in contrasto: a) con i princípi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il «dovere di leale collaborazione nei confronti degli amministrati», perché esclude «quella minima attività di riscontro volta ad individuare la possibilità di un soggetto giuridico sottoposto ad amministrazione straordinaria di accedere al condono»; b) con i princípi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, perché favorisce l'amministrazione finanziaria e danneggia il contribuente il quale, per i motivi piú vari, non si sia avvalso delle suddette agevolazioni fiscali. La ratio delle proroghe dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento è quella di porre gli uffici finanziari in condizione di far fronte all'oggettivo aggravio di lavoro determinato dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. da 7 a 9 della legge n. 289 del 2002 ed è, perciò, ispirata proprio a quei valori costituzionali, presupposti dall'art. 97 Cost., che i rimettenti erroneamente affermano essere stati violati dal legislatore. Invero, la suddetta proroga: a) mette la pubblica amministrazione in grado di far valere, nei confronti di tutti contribuenti ed in condizioni di uguaglianza, le pretese del fisco e non comporta, quindi, alcuna lesione dell'evocato principio di imparzialità; b) trova la propria giustificazione nell'esigenza di evitare i disservizi conseguenti all'aggravio di lavoro imposto dall'applicazione del condono e, pertanto, non víola il principio dell'efficienza della pubblica amministrazione.
Massima n. 32894
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione per asserita lesione del diritto di difesa del contribuente, perché proroga i termini per la notificazione dell'accertamento previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 anche «per i contribuenti che non possono accedere al beneficio del condono e, quindi», assoggetta «ad un termine indefinito il cittadino alla azione di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria». Infatti, la disposizione denunciata fissa una proroga limitata ad un biennio e, perciò, non può mai comportare l'assoggettamento del contribuente all'azione di accertamento per un tempo indefinito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, sollevate in riferimento all'art. 111 della Costituzione, nonché, limitatamente agli anni d'imposta 2000 e 2001, agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10 della legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 10 della legge n. 289 del 2002, sollevate, con riguardo agli anni d'imposta 1998 e 1999, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 10 della legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze