Corte costituzionale
Sentenza n. 342/2008
Corte cost., sent. 23 ottobre 2008, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 342/2008
- Data di deposito
- 23 ottobre 2008
- Data di decisione
- 20 ottobre 2008
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, legge della Regione Abruzzo n. 34 del 1° ottobre 2007
- art. 2, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 25 giugno 2007
- art. 39, legge della Regione Abruzzo n. 34 del 1° ottobre 2007
- art. 4, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 25 giugno 2007
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettere a), e) ed i), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 7, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 1, comma 7, lett. c) e d), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- del 6 febbraio 2006
- del 19 febbraio 2007
- protocollo di Kyoto del 11 dicembre 1997
- legge n. 120 del 1° giugno 2002
- direttiva CE n. 77 del 27 settembre 2001
- direttiva CE n. 32 del 5 aprile 2006
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 17, decreto legislativo n. 128 del 22 febbraio 2006
- art. 1, comma 2, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 117, Costituzione
- art. 1, comma 7, lett. c), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 7, lett. d), legge n. 239 del 23 agosto 2004
Massime
Massima n. 32856
La rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale relativo all'art. 74 della legge della Regione Abruzzo n. 34 del 2007 (avente ad oggetto le modalità per la costruzione e l'esercizio degli impianti solari fotovoltaici), proposto con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la Regione Abruzzo ha abrogato la disposizione censurata con l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47.
Massima n. 32857
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale concernente il testo originario dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2007, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. Difatti, successivamente alla proposizione dell'impugnativa, la disposizione censurata (che inizialmente assoggettava i depositi di GPL di nuova installazione alla denuncia di inizio attività per la posa in opera, l'installazione e l'esercizio del deposito), è stata sostituita ad opera dell'art. 39 della legge n. 34 del 2007 (che prevede l'obbligo di inoltrare semplice comunicazione all'ufficio urbanistico del comune di competenza per i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc). Per effetto della sopravvenienza di tale disposizione, la cui efficacia retroagisce al momento di entrata in vigore della legge novellata, sono venuti meno i motivi della controversia e l'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri ad ottenere una pronuncia con riguardo al testo originario del citato art. 2, comma 2, tanto più che non consta che esso abbia avuto medio tempore applicazione.
Massima n. 32858
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, nel testo sostituito ad opera dell'art. 39 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione. La doglianza del ricorrente, secondo cui la disposizione novellata (che sostituisce, per i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc., l'obbligo di denuncia di inizio attività con quello di semplice comunicazione) lascerebbe comunque intatta l'onerosa necessità di produrre una corposa documentazione a corredo della comunicazione, muove, infatti, da un inesatto presupposto interpretativo.
Massima n. 32859
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione. La disposizione impugnata non deroga, infatti, alle norme tecniche previste dalla disciplina statale poiché la legislazione regionale impone di osservare la normativa statale di settore; non tocca il potere dello Stato di emanare le regole di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di deposito di GPL, né pone una disciplina diversa ed ulteriore rispetto a quella fissata in tema di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL, dalla normativa statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 74 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 48 del registro ricorsi del 2007;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante «Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità commerciale non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardi e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004», promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 38 del registro ricorsi del 2007;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, nel testo sostituito ad opera dell'art. 39 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 48 del registro ricorsi del 2007;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 38 del registro ricorsi del 2007.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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