Corte costituzionale
Sentenza n. 236/2008
Corte cost., sent. 27 giugno 2008, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/2008
- Data di deposito
- 27 giugno 2008
- Data di decisione
- 23 giugno 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, ter, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, quinquies, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, legge n. 271 del 12 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 32636
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5- ter e 5- quinquies , del d.lgs. n. 286 del 1998, censurati, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dell'indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato (comma 5- ter ) e l'arresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto (comma 5- quinquies ). Invero, i giudici rimettenti hanno ordinato l'immediata liberazione degli arrestati per carenza del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che, essendo esclusa la possibilità di convalidare gli arresti eseguiti, l'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può spiegare alcun effetto nei giudizi principali.
Massima n. 32637
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all'art. 14, comma 5- ter , del medesimo decreto. Invero, premesso che la manifesta irragionevolezza può essere rilevata a seguito di confronto con tertia comparationis omogenei ovvero in esito alla constatazione di una contraddizione intrinseca della norma censurata, nella specie non ricorrono né la prima né la seconda ipotesi. L'ordinamento conosce, infatti, altre previsioni di arresto obbligatorio in flagranza per reati, consumati o tentati, le cui pene, minime e massime, sono fissate dal legislatore su valori analoghi a quelli del reato in questione. Inoltre, la scelta dell'arresto obbligatorio per il reato oggetto dei giudizi a quibus è collegata ad una risposta politica che il Parlamento ha ritenuto di attuare, in questo come in altri casi, a fronte dell'aumentata percezione sociale della pericolosità di un fenomeno (nella specie, l'inottemperanza all'ordine di allontanamento conseguente ad un provvedimento di espulsione), ferma restando la garanzia del controllo del giudice sull'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura. Né, infine, è riscontrabile, nella norma censurata, alcuna contraddizione intrinseca in quanto, dopo la modifica legislativa, che ha trasformato la fattispecie di «indebito trattenimento» da contravvenzione in delitto, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (e dunque suscettibile dell'applicazione di una misura cautelare personale), è venuta meno pure la contraddizione evidenziata nella sentenza n. 223 del 2004 - evocata dal rimettente - fermi restando i rilievi sugli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie del complessivo sistema sanzionatorio già segnalati nella sentenza n. 22 del 2007 e rimediabili solo da un intervento organico del legislatore. - Sul fatto che il rapporto tra l'arresto obbligatorio e la tenuità della pena edittale costituisce una scelta di politica criminale di prevenzione sociale di spettanza del legislatore, vedi, citate, sentenze n. 305/1996, n. 588/1989 ( recte :ordinanza) e n. 211/1975. - Sull'insufficienza delle censure di legittimità costituzionale basate su una comparazione tra norme concernenti misure cautelari, condotta sul solo piano dell'offensività piuttosto che su quello delle complessive esigenze che possono essere assicurate attraverso le misure in questione, vedi, citata, sentenza n. 22/2007. - Sul fatto che l'art. 385 cod. proc. pen. esclude l'arresto quando, tenuto conto delle circostanze, il fatto appare compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in presenza di una causa di non punibilità e che stessa regola non può non valere, a fortiori , quando si tratti di elemento negativo interno allo stesso fatto tipico, vedi, citata, sentenza n. 5/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 Cost., dal Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di Canicattì e di Licata, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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