Corte costituzionale
Sentenza n. 170/2008
Corte cost., sent. 23 maggio 2008, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/2008
- Data di deposito
- 23 maggio 2008
- Data di decisione
- 19 maggio 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 32490
Premesso che le questioni di legittimità costituzionale devono essere scrutinate avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, ma desumibili in modo univoco dall'ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia ad essi chiaro riferimento, sia pure implicito, mediante il richiamo dei principi da questi enunciati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli articoli 101, 102 e 104 della Costituzione, deve essere scrutinata anche in riferimento all'art. 3 Cost., risultando chiaro dall'ordinanza di rimessione il riferimento a detta norma, operato mediante il richiamo dei principi di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento. - In tema di parametri non formalmente evocati ma ai quali il giudice a quo faccia riferimento, v., citate, sentenze n. 99/1997, n. 69/1999, n. 26/2003.
Massima n. 32491
Una disposizione legislativa può essere considerata interpretativa non solo qualora, esistendo una oggettiva incertezza del dato normativo ed un obiettivo dubbio ermeneutico, sia diretta a chiarire il contenuto di preesistenti norme, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a queste, ma anche quando precisi il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione; non spetta, peraltro, alla Corte costituzionale esprimere valutazioni sulla fondatezza delle differenti esegesi. - In tema di norme di interpretazione autentica, v., citate, sentenze nn. 123/1988, 229/1999, 292 e 525/2000, 29 e 374/2002, 291/2003, 168/2004, 409/2005; nonché ordinanze nn. 480/1992, 400/2007.
Massima n. 32492
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), si interpretano nel senso che all'obbligo delle società cooperative e loro consorzi di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5, «si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali». La norma censurata, infatti, è intervenuta in una situazione di incertezza del dato normativo e i criteri legali di ermeneutica rendevano possibile desumere dalle disposizioni interpretate la variante di senso che il legislatore ha inteso privilegiare, senza incidere né su orientamenti a tal punto consolidati da far ritenere implausibile la soluzione accolta, né su sentenze passate in cosa giudicata: essa, quindi, per il suo carattere interpretativo, si è saldata le norme precedenti intervenendo sul significato normativo di queste, il che rileva non solo per escluderne il carattere innovativo, con effetti retroattivi, ma anche sul piano del controllo di ragionevolezza, non essendo quindi configurabile una lesione dell'affidamento dei destinatari; inoltre, operando sul piano delle fonti, detta norma non ha vulnerato le attribuzioni del potere giudiziario né ha violato l'intangibilità del giudicato, difettando altresì ogni elemento per potere desumere che sia stata diretta ad incidere sui giudizi in corso, per determinarne gli esiti. - Sulla funzione della norma interpretativa di imporre una delle possibili opzioni ermeneutiche, lasciandone intatto il dato testuale, v., citate, sentenze nn. 397/1994, 311/1995, 425/2000, 374/2002, 234/2007, n. 95/1995 ( recte : ordinanza). - Sul positivo apprezzamento della ragionevolezza di una norma interpretativa, v., citate, sentenze nn. 291/2003, 409/2005, 135/2006, 274/2006, 234/2007. - Sul rapporto tra norma interpretativa e principio dell'affidamento, v., citate, sentenze nn. 229/1999, 26/2003. - Sull'operatività della norma interpretativa sul piano delle fonti e sul rapporto tra norma interpretativa e attribuzioni del potere giurisdizionale, v., citate, sentenze nn. 397/1994, 282/2005, 274/2006, 234 e 240/2007; nonché ordinanza n. 15/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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