Corte costituzionale
Sentenza n. 145/2008
Corte cost., sent. 16 maggio 2008, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/2008
- Data di deposito
- 16 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 796, lettera b), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 54, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 55, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 661, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 662, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 830, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 831, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 832, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 832, primo e secondo periodo, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 832, terzo periodo, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 1, decreto legislativo n. 241 del 3 novembre 2005
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 81, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 32412
Va dichiarata, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio limitatamente all'impugnazione del comma 796, lettera b ), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la ricorrente, dopo la proposizione del ricorso, ha depositato atto di rinuncia, accettata dalla controparte.
Massima n. 32413
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54 e 55 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - i quali stabiliscono che le «modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati» relativi alle dichiarazioni dei redditi di cui al precedente comma 53 (comma 54) ed all'« import/export alle regioni» (comma 55) sono approvate con atti amministrativi statali, senza che sia all'uopo prevista un'intesa in sede, rispettivamente, di Conferenza Unificata e di Conferenza Stato-Regioni -, sollevate per violazione del principio di leale collaborazione. Invero dette disposizioni, in combinato disposto con il comma 53, si limitano a demandare a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane la disciplina delle modalità tecniche di trasmissione telematica di dati dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali e, pertanto, sono dirette solo alle suddette Agenzie statali e, comunque, sono riconducibili alla materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lettera r , Cost.).
Massima n. 32414
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 661 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - il quale prevede, a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, misure volte al riequilibrio della finanza pubblica, stabilendo che tali enti devono concorrere alla produzione di un risparmio per il bilancio dello Stato «anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria» -, sollevata per violazione del «criterio di simmetria» tra trasferimento di funzioni e di risorse stabilito dall'art. 1 del d.lgs. 3 novembre 2005, n. 241 (che dà attuazione all'art. 37 dello Statuto regionale), perché prevede «sostanzialmente il trasferimento di funzioni senza trasferimento di risorse economiche o con il trasferimento di risorse inferiori al necessario». L'evocato criterio di simmetria non trova applicazione nel caso di specie, riguardando esso solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione, delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di «quote di competenza fiscale dello Stato» e non l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle di riscossione.
Massima n. 32415
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 661 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nel prevedere la possibilità del trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni senza un contestuale trasferimento di risorse, determinerebbe una violazione dell'autonomia finanziaria della Regione garantita dall'art. 36 dello statuto e dall'art. 119 Cost., rilevante sotto il profilo del rispetto dell'obbligo di copertura della spesa ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost., comportando «uno squilibrio finanziario a carico del bilancio regionale». In relazione al dedotto «squilibrio finanziario», non sussiste infatti alcuno specifico elemento che consenta di ritenere che: a) il comma censurato crei un'alterazione del «rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte»; b) detto squilibrio finanziario abbia comunque il carattere della "gravità". - In tema di "squilibrio finanziario" a carico del bilancio regionale, v. le citate sentenze n. 29/2004; n. 138/1999 e n. 222/1994.
Massima n. 32416
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 661 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3, perché la norma censurata - prevedendo misure dirette a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, finalizzato al riequilibrio della finanza pubblica, da realizzarsi «anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali» non accompagnate da un simmetrico trasferimento di risorse - inciderebbe sull'equilibrio finanziario e sull'autonomia regionale «al di fuori degli strumenti pattizi individuati [negli Statuti], od anche liberamente convenuti», ledendo con ciò il medesimo art. 10, «mirante a garantire alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano quelle forme di autonomia più ampie contemplate dalle norme del nuovo Titolo V». L'evocato art. 10, infatti, non trova applicazione riguardo alle previsioni degli statuti speciali che disciplinano detti strumenti pattizi, perché si limita ad attribuire alle Regioni a statuto speciale le forme di maggiore autonomia che il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione riconosce alle Regioni a statuto ordinario. Esso, dunque, non disciplina né l'effettivo àmbito di applicazione degli «strumenti pattizi» previsti dallo statuto, né la garanzia costituzionale di cui detti strumenti beneficiano nell'ordinamento; di conseguenza, non può costituire nemmeno il fondamento costituzionale della censura prospettata dalla ricorrente. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 102/2008, n. 175/2006, n. 238/2004 e n. 314/2003.
Massima n. 32417
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 661 e 662 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, - i quali stabiliscono che le misure da essi previste trovano applicazione attraverso apposite «norme di attuazione statutaria», e cioè norme che, in base all'evocato parametro, sono determinate da una «Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato» -, sollevata per violazione dell'art. 43 dello statuto speciale della Regione Siciliana, perché detti commi, «predeterminando unilateralmente il contenuto di future norme di attuazione statutaria», lederebbero «il principio di pariteticità» che presiede alla determinazione pattizia delle medesime. I commi denunciati devono essere interpretati nel senso che si limitano a individuare l'àmbito delle modifiche che il legislatore statale dovrà apportare alle norme di attuazione statutaria in base alle determinazioni della menzionata Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto così interpretati, detti commi non hanno l'effetto di predeterminare unilateralmente il contenuto delle delibere della Commissione e, pertanto, non hanno attitudine lesiva delle prerogative costituzionali della medesima. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 180/1980; n. 166/1976; n. 298/1974.
Massima n. 32418
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere rigettata l'eccezione della difesa erariale secondo cui il ricorso sarebbe parzialmente inammissibile «in quanto il comma 830 è sospeso fino al 30 aprile 2007». Infatti, il comma 831 dispone la sospensione dell'applicazione del solo comma 830 nel periodo tra la sua entrata in vigore (1° gennaio 2007) e il 30 aprile 2007. Tale sospensione, tuttavia, non fa venire meno la lesività del denunciato comma 830 rispetto alla sfera delle competenze statutariamente attribuite alla Regione, perché tale comma è comunque entrato in vigore ed è idoneo a produrre effetti.
Massima n. 32419
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 830, 831 e 832 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere dichiarate inammissibili le questioni relative alla violazione dell'art. 3 Cost. Sul punto, infatti, il ricorso non solo è generico, ma prospetta la violazione di un parametro costituzionale che non afferisce al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, né ridonda nella lesione di competenze di queste ultime. - In senso analogo, v. sentenze n. 50/2008 e n. 430/2007.
Massima n. 32420
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione agli artt. 81, quarto comma, e 119, quarto comma, Cost., sotto il profilo dell'obbligo di copertura della spesa, perché determinerebbero «un grave squilibrio finanziario» a carico del bilancio regionale, fissando un aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria senza un contemporaneo trasferimento di risorse aggiuntive. Infatti la ricorrente, in relazione al dedotto «squilibrio finanziario», si limita a prospettare una mera quantificazione dell'aggravio di spesa determinato dalla misura impugnata, senza dimostrare che detta misura alteri «gravemente» «il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte» e, comunque, sottraendosi all'onere della dimostrazione che la misura impugnata determini effettivamente una grave alterazione del rapporto tra insieme dei mezzi finanziari di cui la Regione può disporre e complessivi bisogni regionali. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 29/2004; n. 138/1999 e n. 222/1994.
Massima n. 32421
Non è fondata, in riferimento all'art. 43 dello statuto di autonomia, la questione di legittimità costituzionale del comma 832, primo e secondo periodo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che: a) nelle «norme di attuazione di cui al comma 831», è riconosciuta alla Regione siciliana la retrocessione di una certa quota del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale (primo periodo); b) «tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria» (secondo periodo). Le disposizioni denunciate - nel rimettere alle norme di attuazione statutaria la disciplina della retrocessione di una certa quota del gettito delle accise - devono essere interpretate nel senso che esse si limitano a individuare l'àmbito delle modifiche da apportare alle norme di attuazione statutaria in materia finanziaria, senza con ciò sottrarre alla Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana la competenza a determinare tali norme.
Massima n. 32422
E' costituzionalmente illegittimo il terzo periodo del comma 832 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione denunciata, ai sensi della quale prevede che la determinazione dell'importo annuo della quota del gettito delle accise sui prodotti petroliferi consumati nella Regione da retrocedere alla Regione è effettuata «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana», nell'attribuire alla Commissione paritetica l'ulteriore competenza ad emettere parere circa la misura di detto importo, incide sui poteri e sulle funzioni previsti dallo statuto speciale per tale Commissione, perché non si limita a individuare l'àmbito delle modifiche da apportare alle norme di attuazione statutaria in materia finanziaria, ma crea - con una legge statale ordinaria - una speciale funzione consultiva non prevista dallo statuto di autonomia e, al tempo stesso, sottrae alla medesima Commissione il potere di stabilire essa stessa, con le norme di attuazione dello statuto, anche le modalità per la determinazione dell'importo annuo delle accise da retrocedere alla Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossa dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 832 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 54 e 55, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 661 e 662, della legge n. 296 del 2006, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana, all'art. 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze), agli artt. 81 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 830, 831 e 832, primo e secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento all'art. 43 dello statuto ed agli artt. 81 e 119 Cost., dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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